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Centri scommesse: Tar Lazio, no a licenze di polizia per chi non ha la concessione

18 novembre 2013 - 14:38

Con diverse ordinanze, il Tar del Lazio ha ribadito che i centri scommesse collegati a bookmaker che non hanno la concessione ministeriale non possono chiedere la licenza di polizia. E' quanto si legge in diverse ordinanze che hanno respinto le richieste avanzate dai titolari dei punti.

Scritto da Redazione
Centri scommesse: Tar Lazio, no a licenze di polizia per chi non ha la concessione

 

LE MOTIVAZIONI - Il Tar ha ricordato che l’articolo 88 del Tulps dispone che “la licenza per l’esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione” e che “ex art.2 comma 2 ter del decreto-legge n. 40/2010, convertito nella legge n. 73/2010, detto articolo “si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, e' da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato”.

Nelle ordinanze, si sottolinea infine che “la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza del 12.9.2013, ha affermato che “gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d'azzardo l'obbligo di ottenere un'autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività, e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione”.

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