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Consiglio di stato: "Licenza di pubblica sicurezza solo con concessione"

27 novembre 2013 - 16:34

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dal Ministero dell'Interno contro un un centro trasmissioni dati per la riforma della sentenza del Tar Puglia, rigettando così il ricorso originario. Il titolare del centro trasmissione dati (Ctd) aveva chiesto il nulla osta all’autorità competente ai fini del rilascio dell’autorizzazione per l’attività di offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell’articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Scritto da Sara
Consiglio di stato: "Licenza di pubblica sicurezza solo con concessione"

L’istanza, presentata a firma congiunta con il rappresentante dell’impresa straniera, nel cui interesse ha inteso svolgere la predetta attività, ha concentrato la richiesta unicamente nei confronti del titolare del centro trasmissione dati. L’autorità di pubblica sicurezza competente ha rigettato l’istanza sulla base della motivazione secondo cui l’autorizzazione non poteva essere rilasciata, in quanto il richiedente non era titolare della concessione a svolgere l’attività per l’organizzazione e la gestione delle scommesse. Il titolare del centro trasmissioni dati è insorto contro il provvedimento negativo, deducendo in sostanza che l’attività in Italia del gruppo straniero, sia nell’ipotesi che venga svolto direttamente da esso e sia nell’ipotesi che venga svolto tramite i centri di raccolta dati, purché in possesso del titolo concessorio o autorizzatorio nel Paese ove ha fissato la sede principale, è tutelata dalla normativa comunitaria concernente l’insediamento delle imprese in uno Stato membro diverso da quello di provenienza, con specifico riguardo alle disposizioni del Trattato dell’ Unione Europea relativo alla libertà di stabilimento (art. 42) e alla libera circolazione dei servizi (art. 49). Ciò avrebbe consentito, oltre all’annullamento dell’atto, la disapplicazione della normativa interna incompatibile, quale sarebbe appunto quella nazionale in materia di scommesse. Il giudice territoriale ha accolto il ricorso annullando il provvedimento di diniego, sulla base della motivazione che il regime italiano concessorio-autorizzatorio si pone in contrasto con le indicate norme comunitarie.

 

LA SENTENZA - Secondo i giudici “il sistema concessorio-autorizzatorio imposto dal nostro ordinamento non si pone affatto in contrasto con l’ordinamento comunitario; il che fa venir meno il presupposto giuridico, sostanziale e processuale, su cui si fonda la posizione soggettiva della società estera; e di conseguenza quella del Ctd, che pure costituisce l’unico oggetto del presente giudizio. Ad avviso del collegio, la laconica motivazione fornita dall’autorità di pubblica sicurezza è congrua ed esatta. Infatti, detta autorità, a fronte di una domanda con cui veniva chiesta l’autorizzazione unicamente a favore di un soggetto dichiaratamente estraneo all’organizzazione e alla gestione delle scommesse, e sostanzialmente irresponsabile circa l’esito dei contratti, non poteva che fare riferimento all’assenza della concessione, che, non solo era compatibile con l’ordinamento comunitario, ma costituiva anche l’unico strumento attraverso il quale diventava possibile l’esatta individuazione dell’effettivo gestore. In conclusione, il collegio ritiene che dal quadro normativo di riferimento emerga come la qualità di concessionario costituisca presupposto imprescindibile, laddove stabilisce che la licenza può essere data esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti, ai quali la legge riserva, appunto, la possibilità di svolgere l’attività suddetta. Quindi, come già riferito, la provenienza della domanda da un soggetto avente la natura giuridica di sopra individuata, e pertanto sostanzialmente privo del titolo legittimante, avrebbe ingenerato incertezze presso gli stessi scommettitori. Tale incertezza costituisce di per sé un valido e sufficiente motivo di ordine pubblico per denegare l’autorizzazione, in quanto si pone in contrasto con le esigenze di tutela del consumatore, anch’esse protette dal diritto comunitario. Va da sé che l’autorità preposta all’ordine pubblico non può disinteressarsi del meccanismo in esame, poiché esso coinvolge i consumatori italiani, atteso che gli effetti dei contratti di scommessa si producono anche nel nostro ordinamento, nell’ambito del quale vengono fatte le puntate e pagate le vincite”.

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