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Fermo: il tribunale del riesame annulla il sequestro di un ced Bet1128

17 dicembre 2013 - 09:20

Il tribunale del riesame di Fermo con ordinanza del 10/12/2013 ha annullato il decreto di convalida del sequestro emesso nei confronti del titolare di un CED collegato a BET 1128 dopo attività di controllo e verifica eseguita dalla Guardia di Finanza di Fermo.

Scritto da Gt
Fermo: il tribunale del riesame annulla il sequestro di un ced Bet1128

I giudici hanno accolto le argomentazioni difensive dei legali sottolineando questi punti: 

 

1.Il nuovo bando del 26/07/2012 sia pur al fine di rimediare e così consentire l’ingresso nel mercato di altri operatori comunitari in precedenza ostacolati a farlo non è riuscito a rimediare alla situazione di contrasto con il diritto dell’Unione, nella misura in cui una durata delle concessioni assai circoscritta nel tempo (al fine di riallineare la scadenza delle nuove concessioni con quelle già rilasciate) ha di fatto prodotto principalmente l’effetto di riparare dalla concorrenza gli operatori già inseriti nel mercato disincentivando l’ingresso di nuovi operatori comunitari che sono stati scoraggiati dal porre in essere gli onerosi investimenti necessari a soddisfare i requisiti richiesti.
2.Il mancato ingresso nel sistema concessorio italiano di Bet 1128 appare conseguenza di una perdurante discriminazione nei confronti degli operatori comunitari e, a riprova dell’interesse che essa aveva ad ottenere l’autorizzazione, si segnala che Bet 1128 ha impugnato innanzi al TAR Lazio l’ultimo bando di gara..
3.La mancanza di concessione in capo alla Bet 1128 è imputabile all’indebita applicazione di una normativa nazionale in contrasto con il diritto dell’Unione.
4.La sentenza del 12/09/2013 cd. Biasci emessa dalla Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di chiarire che le irregolarità commesse nell’ambito di una procedura di concessione vizierebbero anche la procedura di rilascio delle autorizzazioni di Polizia pertanto, nel caso di specie, il mancato conseguimento dell’autorizzazione di cui all’art.88 del TULPS non può essere addebitato al titolare del CED come elemento integrativo di una fattispecie penale e pertanto il reato in abstracto non è configurabile.

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