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Scommesse, distacco agenzie storiche: Tar Lazio "Maggiore precisione sui termini del distacco"

05 marzo 2014 - 17:39

Secondo il Tar Lazio l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avrebbe dovuto comunicare con maggiore precisione i termini di distacco per le agenzie storiche che non hanno partecipato al bando per i 2000 punti scommessa.

Scritto da Sm
Scommesse, distacco agenzie storiche: Tar Lazio "Maggiore precisione sui termini del distacco"

Accolti così i ricorsi di alcuni titolari di agenzie che hanno sottoscritto accordi per diventare gestori di gioco collegati ad altri operatori, anche senza partecipare alla gara. Secondo i giudici “con la decisione oggetto di impugnativa, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato che, alla data dell’8 luglio 2013, avrebbe provveduto al distacco dal totalizzatore nazionale delle concessioni ippiche e sportive rinnovate e delle relative concessioni a distanza “appartenenti a soggetti che non sono risultati aggiudicatari né in forma diretta, né in forma indiretta (ad esempio nell’ambito di consorzi, società costituende) di concessioni di cui al bando”.

In precedenza, aveva reso noto che, al 10 luglio 2013, risultava fissata non già la data per la stipula delle convenzioni, bensì soltanto la scadenza di un adempimento preliminare, quale l’invio della documentazione da presentare per la sottoscrizione. Nella comunicazione del 3 luglio, peraltro, nulla si riferisce in ordine alla precisa tempistica prevista per la stipula delle nuove convenzioni. Nemmeno viene presa in considerazione la circostanza, evidenziata dalle ricorrenti, che, tra le nuova modalità di esercizio delle concessioni, è prevista anche la figura dei c.d. gestori di negozi di gioco. Il Collegio rileva, inoltre, che sull’esigenza di evitare soluzioni di continuità nell’attività di accettazione delle scommesse, nel circuito legale, non può fare premio quanto rappresentato dall’amministrazione circa il fatto che, nelle more dell’attivazione delle nuove concessioni, potrebbero ingenerarsi dubbi in ordine all’imputazione delle responsabilità economico – finanziarie relative al versamento dell’imposta, al pagamento delle vincite e ai connessi adempimenti convenzionali.

È infatti evidente che, in regime di proroga, gli adempimenti e le garanzie cui sono tenuti i concessionari, non vengono meno, ma, semmai, permangono fino alla risoluzione del rapporto di concessione.

Così come ancora è evidente che la medesima esigenza di evitare interruzioni dell’attività di raccolta legale, fino alla definizione dell’assetto della nuova rete fisica dei giochi, fa aggio sulla necessità, pure avvertita dal legislatore primario, di porre rimedio al vantaggio competitivo in passato goduto dai concessionari c.d. ‘storici’.

Preme infine evidenziare che - sebbene la fonte primaria, nel fare riferimento quale termine finale della cessazione delle convenzioni prorogate ad un termine certus an ma incertus quando, possa prestarsi a difficoltà in sede applicativa – è proprio in tale sede che l’amministrazione avrebbe dovuto dettare più precise disposizioni per gestire la fase di transizione, ad esempio programmando il progressivo distacco dei vecchi concessionari. A tale esigenza non sembra però sopperire l’impugnata decisione, che ha decretato il distacco ex abrupto dal totalizzatore nazionale, senza adeguatamente operare (a differenza di quanto professato nel comunicato) il giusto contemperamento dei vari interessi coinvolti. In definitiva, per quanto appena argomentato, il ricorso deve essere accolto”.

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