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Tar Basilicata: “Concessione statale requisito imprescindibile per raccolta scommesse”

26 luglio 2014 - 10:00

  “La qualità di concessionario costituisce presupposto imprescindibile per ottenere la licenza per lo svolgimento dell'attività di raccolta delle scommesse. A ribadire il concetto è il Tar della Basilicata che attraverso una pronuncia della prima sezione, con cui conclude il procedimento scaturito dalla impugnativa della nota della Questura di Matera, contro la reiezione della richiesta di rilascio di licenza di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di intermediazione telematica per conto della società Stanleybet. Al processo era intervenuto ad opponendum anche il concessionario Snai.

Scritto da Vincenzo Giacometti
Tar Basilicata: “Concessione statale requisito imprescindibile per raccolta scommesse”

Il Collegio ha dichiarato il ricorso in parte improcedibile - per intervenuta cessazione del rapporto contrattuale tra la Stanleybet e il ricorrente gestore del Ctd - ma si è comunque pronunciato, nel merito, per l'infondatezza dello stesso, richiamando alcuni principi relativi all’ordinamento italiano che al giorno d’oggi si rivelano tutt’altro che scontati.

 


COSA DICE LA SENTENZA - Richiamato il recente e condivisibile indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato (Cds, sez. III, 27 novembre 2013 n. 5636), secondo cui il sistema concessorio-autorizzatorio imposto dal nostro ordinamento, non si pone affatto in contrasto con l'ordinamento comunitario, è rilevato il "venir meno del presupposto giuridico, sostanziale e processuale, su cui si fonda la posizione soggettiva della società estera e di conseguenza quella del ricorrente".
"Dal quadro normativo di riferimento si ricava, per quanto qui in rileva, che detto sistema concessorio-autorizzatorio, è interamente costruito intorno al soggetto che effettivamente abbia il potere di organizzare e gestire il flusso delle scommesse medesime.
Pertanto, sulla base della normativa interna, da ritenersi compatibile con il diritto europeo, la qualità di concessionario costituisce presupposto imprescindibile per ottenere la licenza per lo svolgimento dell'attività di raccolta delle scommesse".
Il Tar ha, quindi, recepito e condiviso l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato (con le sentenze del 27/11/13), che ha, a sua volta, applicato i principi contenuti nella sentenza Biasci della Corte di Giustizia Ue (12/09/13), in ordine alla incompatibilità del modus operandi tramite CTD con le esigenze di tutela sottese al rilascio della licenza di cui all'art. 88 TULPS.

(La sentenza può essere scaricata nella sezione 'Contenuti Extra' del sito):

 

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