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Camera, decreto Frodi sportive: Comitato per la legislazione approva parere del relatore

10 settembre 2014 - 08:32

Al via l'esame in Commissione del decreto sulle frodi sportive. Il Comitato per la legislazione della Camera ha approvato il parere del relatore Aniello Formisano sul testo. Non viene toccata, però, la parte relativa alle scommesse e alle sanzioni legate ad esse.

Scritto da Sm
Camera, decreto Frodi sportive: Comitato per la legislazione approva parere del relatore

“Esaminato il disegno di legge n. 2616 e rilevato che: il decreto-legge, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione dell’8 agosto 2014, è stato emanato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale a distanza di 14 giorni, il 22 agosto 2014; il decreto reca misure in tre aree (il contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, la protezione internazionale, la funzionalità del Ministero dell’interno), opportunamente raggruppate in altrettanti Capi, le quali, secondo la relazione illustrativa, sono “riferite a fenomeni che [...] chiamano in causa profili di competenza e responsabilità demandati esclusivamente al Ministero dell’interno”: del complesso delle misure si dà comunque conto sia nell’intestazione del decreto sia nel preambolo; relativamente alle disposizioni in materia di manifestazioni sportive e di protezione internazionale, di cui ai primi due Capi, il preambolo del decreto non evidenzia il carattere straordinario delle circostanze di necessità e urgenza che giustificano l’adozione del decreto-legge, come invece richiede l’articolo 15, comma 1, della legge n. 400 del 1988, secondo cui i decreti-legge recano “l’indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l’adozione”; nell’intervenire sulla normativa vigente, correttamente il decreto ricorre costantemente alla tecnica della novellazione. Fa eccezione l’articolo 9, che ripristina la Commissione consultiva centrale e le Commissioni tecniche territoriali chiamate ad esercitare funzioni consultive e prescrittive in materia di disciplina dei materiali esplodenti: tali Commissioni, già previste – rispettivamente – dagli articoli 53 e 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, erano state soppresse a norma dell’articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e il decreto in esame ne dispone la ricostituzione intervenendo in modo non testuale sulla citata disciplina; inoltre, all’articolo 9, comma 1, non viene esplicitato che le predette Commissioni tecniche territoriali interessano il livello provinciale, come invece è specificato nella relazione illustrativa; ancora, l’articolo 4, comma 1, lettera a), introduce, nell’ambito della legge 13 dicembre 1989, n. 401, l’articolo 7-bis.1, che attribuisce al Ministro dell’interno “Fuori dai casi di adozione da parte del Prefetto di provvedimenti di propria competenza” il potere di disporre “il divieto, per una durata non superiore a due anni, di apertura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgono gli incontri di calcio individuati in relazione al pericolo di turbativa dell’ordine pubblico”. A tale riguardo appare opportuno chiarire il rapporto tra questi poteri ministeriali e quelli, analoghi ma territorialmente circoscritti, del Prefetto (derivanti dalla generale competenza sull’ordine pubblico e la sicurezza riconosciutagli dall’articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza): poiché infatti la misura, valida solo per determinate partite, è già nella competenza dei prefetti, l’intervento con decreto del Ministro parrebbe giustificato dalla sola valenza biennale della misura stessa; infine, il disegno di legge di conversione è corredato sia della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN) sia della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR); alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue: sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente: all’articolo 9, che ripristina la Commissione consultiva centrale e le Commissioni tecniche territoriali, si dovrebbe assicurare il coordinamento con l’articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il quale non include le citate Commissioni fra gli organismi collegiali le cui attività sono trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell’ambito delle quali operano; per quanto detto in premessa, all’articolo 4, comma 1, lettera a), appare opportuno esplicitare il rapporto fra i poteri ministeriali e quelli prefettizi i quali risultano in larga misura sovrapponibili; sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione: al già citato articolo 9, comma 1, andrebbe valutata l’opportunità di esplicitare che le Commissioni tecniche territoriali interessano il livello provinciale, come specificato nella relazione illustrativa”.

 

IL TESTO DEL DECRETO - In tema di frodi nelle competizioni sportive viene aumentata la reclusione fino a sei anni (era al massimo un anno) e la multa fino a 4.000 euro (erano, al massimo, 1.032 euro) per chiunque offra o prometta denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzate da enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi, pronostici e scommesse regolarmente esercitati, la pena della reclusione è aumentata fino a tre anni e una multa che sale fino a 100.000 mila euro (prima, al massimo, erano 25.822 euro).

L'AULA - L’Aula della Camera ha, inoltre, bocciato le questioni pregiudiziali al disegno di legge sulla sicurezza negli stadi, presentate da Forza Italia e Lega Nord, che chiedevano di non esaminare il provvedimento.

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