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Il Tar Lazio accoglie il decreto cautelare proposto da Skirmony

18 settembre 2014 - 16:32

Accolta dal Tar Lazio la richiesta di decreto cautelare ante causam, proposta da Skirmony Ltd nella causa che vede contrapposto il concessionario al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Scritto da Ca
Il Tar Lazio accoglie il decreto cautelare proposto da Skirmony


Skirmony ha presentato un'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 61 cod. proc. amm. Il Tar Lazio ha ritenuto "apprezzabili i profili di danno e di urgenza evidenziati da parte ricorrente, vista la documentazione allegata al ricorso (in particolare la nota 17 luglio 2014 trasmessa da Skirmony all’Agenzia) e rilevato che la situazione oggetto di sanzione è attualmente modificata; Visto l’articolo 38 comma 1 lettera d) del D.L.vo 2006 n. 163, nella sua formulazione vigente".
E per questo il Tar: "accoglie l'istanza e fissa il termine perentorio di giorni 3 (tre), per la notificazione del presente decreto, a cura del ricorrente, alle altre parti con l’invito ad osservare le prescrizioni dell’articolo 61 quinto comma CPA. Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti".
In pratica il quinto comma dell'articolo 61 del Cpa indica che "il provvedimento di accoglimento è notificato dal richiedente alle altre parti entro il termine perentorio fissato dal giudice, non superiore a cinque giorni. Qualora dall’esecuzione del provvedimento cautelare emanato ai sensi del presente articolo derivino effetti irreversibili il presidente può disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione della misura cautelare. Il provvedimento di accoglimento perde comunque effetto ove entro quindici giorni dalla sua emanazione non venga notificato il ricorso con la domanda cautelare ed esso non sia depositato nei successivi cinque giorni corredato da istanza di fissazione di udienza; in ogni caso la misura concessa ai sensi del presente articolo perde effetto con il decorso di sessanta giorni dalla sua emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure cautelari che siano confermate o disposte in corso di causa. Il provvedimento di accoglimento non è appellabile ma, fino a quando conserva efficacia, è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte previamente notificata".

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