skin

Ctd, tribunale di Bari rinvia a Corte Costituzionale

19 novembre 2014 - 10:54

Depositata un’ordinanza emessa dal Giudice della seconda sezione penale di Bari, in cui veniva giudicato il titolare di un Ctd collegato alla rete della società maltese Bet1128.

Scritto da Redazione
Ctd, tribunale di Bari rinvia a Corte Costituzionale

 

In particolare il Tribunale di Bari, dopo avere ripercorso l’intero evolversi normativo e giurisprudenziale, ha sottolineato che la normativa italiana avrebbe avvantaggiato i titolari delle concessioni storiche “assicurando a costoro il consolidamento di posizioni indebitamente acquisite in violazione dei principi di diritto comunitario e pregiudicando in misura immotivata e significativa la posizione degli ulteriori operatori interessati ad investire nel mercato italiano, evidentemente in contrasto con i principi espressi dalla Corte di giustizia Europea volti a tutelare il principio di effettività e di equivalenza del diritto dell’Unione”. Il giudice poi prosegue: “La normativa italiana in materia di scommesse continua a perseguire un vero e proprio monopolio fiscale del tutto scevro da esigenze di contenimento della propensione al gioco, verso cui tutta la legislazione appare orientata, ivi compresa quella penale, lo scopo perseguito è, più o meno dichiaratamente, di natura economica, volto a tutelare l’interesse, precipuo, al prelievo fiscale, di tal che appare stridente il contrasto tra la finalità economica da un lato e dall’altro l’esigenza sociale di ordine pubblico”.

 

Secondo quanto si legge in una nota del bookmaker, alla fine della lunga disamina effettuata dal giudice di Bari “oltre alla violazione dei principi fondamentali comunitari sanciti negli artt. 49 e 56 Tfue spiccano la violazione degli artt. 3 Cost. (disparità di trattamento), 25 Cost. (principio di legalità) e 41 Cost. (diritto di iniziativa economica), come del resto già sottolineato dalla Suprema Corte di Cassazione (sez. IV Penale) che pronunciandosi su caso identico per l’annullamento di un sequestro con rinvio ha affermato che “la situazione lamentata dal ricorrente (Bet1128) ben può ricondursi ad una forma di discriminazione indiretta che, se commessa con lo strumento legislativo autorizza l’intervento della Corte Costituzionale”. Quindi il giudice penale, in via incidentale, pur potendo emettere sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, ha ritenuto di investire d’ufficio la Corte Costituzionale, perché non appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in palese violazione dei principi di parità di trattamento e di effettività del diritto dell’Unione, nonché, in tal senso, di quelli garantiti costituzionalmente dallo Stato Italiano ponendo sul caso in questione specifici quesiti”.

 

Articoli correlati