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Scommesse e autorizzazione polizia, Tar Campania ribadisce necessità licenza

09 dicembre 2014 - 16:32

Per ottenere l’autorizzazione di polizia e poter raccogliere scommesse occorre avere la concessione ministeriale: è quanto ribadisce il Tar Campania che con una sentenza ha rigettato un ricorso presentato dal gestore di un Ctd legato al bookmaker austriaco Sks365, che aveva presentato istanza di rilascio dell’autorizzazione di Pubblica Sicurezza, respinta dalla Questura di Napoli.

Scritto da Amr
Scommesse e autorizzazione polizia, Tar Campania ribadisce necessità licenza

 

 

LE MOTIVAZIONI - Il Collegio rileva che “in considerazione della ratio della disciplina nazionale (tesa alla tutela dei consumatori) ed in assenza di un'armonica normativa comunitaria sul gioco d'azzardo, non è consentito il mutuo riconoscimento delle licenze e, pertanto, uno stato membro, nell’ambito della sua discrezionalità, può negare l'esercizio sul proprio territorio al bookmaker estero privo di licenza”. Inoltre, il diniego dell’autorizzazione di polizia è stato basato sull’assenza della concessione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Aams - in favore di Sks365, e rilevato che l’ottenimento, da parte della Società SKS365 Group GmbH, della concessione Aaams n. 4584 (allegata da parte ricorrente), non può assumere rilievo e significatività in relazione alla procedura de qua in ragione della sua posteriorità rispetto al contesto diniego della licenza di cui all’art. 88 Tulps, il provvedimento impugnato risulta legittimo.

Vista la concessione, depositata in atti, rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla società austriaca Sks 365, risulta ovviamente percorribile in via amministrativa la riproponibilità dell’istanza alla luce di tale documentazione”.

 

IL TESTO DELLA SENTENZA - Il testo integrale della sentenza può essere scaricato cliccando qui.

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