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Sanatoria Ctd: al via la regolarizzazione fiscale

15 gennaio 2015 - 16:00

Al via l’attuazione della sanatoria dei Ctd. I Monopoli di Stato hanno infatti pubblicato il decreto direttoriale che dà attuazione a quanto contenuto nella legge di Stabilità.

Scritto da Redazione
Sanatoria Ctd: al via la regolarizzazione fiscale

“Per i soggetti che presentano la dichiarazione di impegno alla regolarizzazione di cui articolo 1, comma 643, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190: qualora scelgano di operare nel modo previsto alla lettera A) del modello di dichiarazione approvato con la determinazione 5 gennaio 2015, il modello di disciplinare di raccolta delle scommesse è quello dell’allegato 1 del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante; qualora scelgano di operare nel modo previsto alla lettera B) del modello di dichiarazione approvato con la determinazione 5 gennaio 2015, il modello di disciplinare di raccolta delle scommesse è quello dell’allegato 2 del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante”.

 

 

RACCOLTA A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DI IMPEGNO – “I soggetti che presentano la dichiarazione di impegno alla regolarizzazione di cui articolo 1, comma 643, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190: qualora scelgano di operare nel modo previsto alla lettera A) del modello di dichiarazione approvato con la determinazione 5 gennaio 2015, possono effettuare la raccolta delle scommesse offerte dal concessionario di cui costituiscono punto aggiuntivo di offerta; qualora scelgano di operare nel modo previsto alla lettera B) del modello di dichiarazione approvato con la determinazione 5 gennaio 2015, possono effettuare, fino al momento del loro effettivo collegamento al totalizzatore nazionale, la raccolta delle scommesse sia previste dal palinsesto dell’Agenzia sia inserite in propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale”.

Inoltre “i soggetti che presentano la dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione e che, per la raccolta delle scommesse, si avvalgono di sistemi informatici non collegati con il totalizzatore nazionale, sono tenuti, a partire dalla data di presentazione della dichiarazione e fino al momento del loro effettivo collegamento a detto totalizzatore, a comunicare al concessionario di Stato prescelto per il collegamento ovvero al fornitore del servizio di connettività, per il successivo riversamento ai sistemi informatici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi a tutte le operazioni inerenti alla raccolta delle scommesse. I soggetti che, per la raccolta delle scommesse, non si avvalgono di sistemi informatici sono tenuti a registrare, anche mediante memorizzazione su supporto informatico, a partire dalla data di presentazione della dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione e fino al momento del loro effettivo collegamento al totalizzatore nazionale, i dati relativi a tutte le operazioni inerenti alla raccolta delle scommesse. I dati relativi alle operazioni inerenti alla raccolta delle scommesse di cui ai commi 1 e 2 sono: la disciplina e la manifestazione oggetto della scommessa; la descrizione e il numero dell’avvenimento oggetto della scommessa; il luogo, il giorno e l’orario dell'avvenimento; la tipologia della scommessa; l’esito pronosticato; la posta accettata; l'importo da pagare in caso di vincita; la data e l'ora del rilascio della ricevuta, con esclusione di qualsiasi dato di carattere nominativo. Il versamento della somma di euro 10.000,00 per ciascun punto di raccolta di scommesse oggetto di regolarizzazione, prevista dall’articolo 1, comma 643, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è effettuato mediante il modello “F24 Accise”, utilizzando il codice tributo ‘5381’ denominato ‘Versamento dovuto ai sensi dell’art. 1, comma 643, lett. a), della legge 23/12/2014, n. 190’. La somma di euro 10.000 potrà essere compensata in sede di versamento anche solo della prima rata dell’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quello del 2015 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza per l'accertamento, determinata con le modalità previste dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ridotta di un terzo e senza applicazione di sanzioni ed interessi, di cui all’articolo 1, comma 643, lettera e), della citata legge n. 190 del 2014”.

 

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