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Scommesse: Consiglio di Stato ribalta sentenza del Tar su penali per ritardo versamenti

20 gennaio 2015 - 13:06

Difetto di giurisdizione. Con questa motivazione il Consiglio di Stato ha accolto l’appello presentato dall’Agenzia Dogane e Monopoli contro la sentenza del Tar Lazio, riformandola, in merito alla multa comminata alla società King Bet per il pagamento tardivo di alcuni saldi settimanali per le scommesse. Nella sentenza della quarta sezione, la decisione in primo grado del Tribunale amministrativo capitolino va riformata per difetto di giurisdizione, con la questione deve essere affidata al giudice ordinario.

Scritto da Vincenzo Giacometti
Scommesse: Consiglio di Stato ribalta sentenza del Tar su penali per ritardo versamenti

LE MOTIVAZIONI DEI GIUDICI - Secondo i giudici è “dirimente, con riguardo al caso che occupa, è che – come è incontestato interpartes– gli asseriti inadempimenti, in conseguenza dei quali è stato adottato il provvedimento applicativo della penale censurato in prime cure, risalgono a epoca anteriore all’adeguamento della convenzione di concessione, avvenuto con atto integrativo nr. 15008 del 7 luglio 2011; conseguentemente, ad essi non può applicarsi il sopravvenuto regime normativo, la cui operatività era espressamente legata all’intervenuto adeguamento delle convenzioni in essere. Al riguardo, giova richiamare il pregresso orientamento della Sezione – dal quale non si ravvisa ragione per discostarsi – laddove, nell’esaminare l’impatto della richiamata innovazione legislativa, se ne è sottolineato il carattere meramente programmatico, postulando essa per la propria applicabilità alle concessioni già esistenti un nuovo intervento integrativo delle parti: con la conseguenza che, anche a voler predicare che con la novella de qua si sia inteso introdurre un vero e proprio potere autoritativo in capo alla p.a. concedente in relazione all’irrogazione delle penali, tale novità non è in ogni caso applicabile agli inadempimenti maturati prima dell’adeguamento delle convenzioni (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 giugno 2013, nr. 3246; id., 5 giugno 2013, nr. 3111). Né tali conclusioni sono destinate a mutare per il solo fatto, documentato dall’odierna appellata, che avverso la citata sentenza nr. 3246 del 2013 risulti pendente ricorso per cassazione: infatti, allo stato anche la giurisprudenza della S.C. risulta notoriamente attestata nel senso della spettanza al giudice ordinario, senza eccezioni, delle controversie afferenti all’irrogazione ed alla quantificazione delle penali per inadempimento, siccome concernenti esclusivamente profili patrimoniali del rapporto concessorio paritetico”.

 

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