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Agnello, legale Stanleybet: 'Decisione Ue intelocutoria e fuori contesto rispetto al sistema concessorio italiano'

22 gennaio 2015 - 11:18

Lussemburgo - La sentenza della Corte di Giustizia Europea di oggi afferma che l'indizione di una gara di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, finalizzata ad un riordino del sistema, non é contraria ai principi comunitari.

Scritto da Ca
Agnello, legale Stanleybet: 'Decisione Ue intelocutoria e fuori contesto rispetto al sistema concessorio italiano'

La Corte, però, non affronta e non si pronunzia sul quesito numero 1 posto dal Consiglio di Stato e, segnatamente, se il legislatore italiano ha posto realmente effettivo rimedio a 15 anni di chiusura anticoncorrenziale del sistema concessorio italiano per Stanley e sull’obbligo di conformarsi ai principi elaborati in precedenza dalla Corte”. E' questo il commento a Gioconews.it dell'avvocato Daniela Agnello difensore dei centri Stanley nelle sentenze Gambelli, Placanica e Costa-Cifone, nonché difensore della Stanley International Betting e della StanleyBet Malta in merito alla causa definita da poche ore dalla Cge.

 

Secondo la Agnello “i giudici europei fondano la breve e lacunosa decisione unicamente sul presupposto che l'allineamento temporale delle scadenze delle concessioni italiane può essere considerato funzionale ad un obiettivo di riduzione in futuro del numero totale delle concessioni oppure all'esigenza di esercitare controlli di ordine pubblico più rigorosi nel settore delle scommesse. É una pronunzia già ampiamente superata dal legislatore italiano con la legge di stabilità 2015 che prevede l'ingresso di un numero infinito di operatori senza un preventivo controllo di ordine pubblico”.

Il legale Stanleybet chiude ricordando alcuni numeri sulle cause passate che lasciano aperte nuove evoluzioni del caso giuridico che tiene banco da 15 anni nel settore del betting italiano: “Si rammenta che la Corte di Cassazione e successivamente altre 25 autorità giudiziarie italiane, hanno sollevato nuovi e ulteriori quesiti pregiudiziali sulle disposizioni della gara anche in relazione alla valenza discriminatoria dell'obbligo dei partecipanti di devolvere gratuitamente le proprie infrastrutture alla scadenza delle nuove concessioni fissato a 42 mesi. Quindi, siamo di fronte ad una decisione incompleta, interlocutoria e, comunque, collocata al di fuori dell'attuale contesto normativo e fattuale del sistema concessorio italiano”.

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