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BetuniQ: 'La validità del bando Monti non invalida la illegittima esclusione'

22 gennaio 2015 - 17:31

“Alla luce di quanto oggi deciso della Corte di Giustizia Europea in merito al cd. Bando Monti, l’unico bookmaker che può operare legittimamente sul territorio italiano è ancora la BetuniQ , discriminata proprio a seguito della partecipazione bando stesso.

Scritto da Ca
BetuniQ: 'La validità del bando Monti non invalida la illegittima esclusione'

Che questo oggi sia considerato valido o meno dalla CGE in alcuni dei suoi aspetti, poco importa ai fini valutativi della vicenda giudiziaria della discriminazione della BetuniQ, illegittimamente esclusa dalla partecipazione per motivi che non sono inerenti la sicurezza pubblica”. E' la posizione del book BetuniQ dopo la pronuncia di oggi dei giudici del Lussemburgo sull'ennesimo rinvio delle corti italiane a quella europea in materia di bandi pubblici e scommesse. “La incompatibilità di tale esclusione con il diritto dell’Unione Europea ancora non ha trovato la giusta e finale valutazione indipendentemente da quanto prospettato e stabilito con la decisione odierna da parte della Corte di Giustizia Europea. La pronuncia , fondantesi sulla valutazione esclusiva di un motivo che si riteneva invalidante del bando, non inficia e non tocca in alcun modo la posizione particolare della BetuniQ che non solo è stata una delle poche società estere a partecipare al bando, ma che ne è stata esclusa in maniera del tutto illegittima! BetuniQ , lo ricordiamo , è stata esclusa in ragione della mancata produzione dell’attestazione relativa alla capacità finanziaria proveniente da due istituti bancari ( requisito richiesto per l’ottenimento della concessione) “.
L’atto di esclusione, impugnato BetuniQ, perché non conforme alle norme comunitarie, è al vaglio del Consiglio di Stato che si deve pronunciare nel merito. La BetuniQ pertanto si focalizza su quanto è ancora da decidere , ma che è già stato oggetto di tante valutazioni e risultati giurisprudenziali positivi. “Il Tribunale di Napoli qualche giorno fa ha valutato in merito alla illegittima esclusione che 'ciò che appare difettare è il mancato ricorso da parte dell’ Agenzia a procedure alternative di verifica delle condizioni di partecipazione, allorchè la società maltese ha rappresentato di non potere produrre due attestazioni relative alla capacità economica avendo rapporti finanziari con un solo istituto di credito , ma comunque di essere in possesso del requisito relativo al conseguimento di ricavi non inferiori a 2 milioni di euro. La situazione lamentata dal ricorrente , ovvero la illegittimità del bando di gara in quanto normativo di condizioni palesemente discriminatorie, ciò costituisce valido presupposto per la disapplicazione dell’art 4 L. 401/1989'”.

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