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Viminale e Ctd: “Licenza Tulps anche a indagati per scommesse senza concessione"

29 gennaio 2015 - 17:27

Il Viminale è al lavoro, con diverse circolari, per dare indicazioni alla Questure in merito alla cosiddetta sanatoria dei Ctd prevista dalla legge di Stabilità. Per quanto riguarda “la disciplina puntuale della regolarizzazione”, una circolare esplicativa “fa carico all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, subito dopo la sottoscrizione del disciplinare di raccolta delle scommesse presso la medesima Agenzia, di trasmettere alle Questure territorialmente competenti le domande pervenute con la documentazione allegata dal richiedente comprovante il possesso dei requisiti richiesti ai fini del rilascio delle licenze di cui all’articolo 88 Tulps”.

Scritto da Giuseppe Tondelli
Viminale e Ctd: “Licenza Tulps anche a indagati per scommesse senza concessione"

 

Il ministero degli interni precisa che “la legge non prevede il rilascio di una concessione ai titolari dei Ctd che accederanno alla procedure in questione benché essi, una volta regolarizzati, eserciteranno la raccolta delle scommesse muniti di licenza di polizia e in collegamento con il predetto totalizzatore nazionale al pari degli attuali concessionari (…) e pertanto la sottoscrizione del predetto disciplinare, attestata dall’Adm, tiene luogo, ai fini del conseguimento della licenza, del titolo concessorio previsto dall’articolo 88 del Tulps e della connessa documentazione”.

Secondo il Viminale “resta ovviamente inteso che per l’applicazione delle sanzioni amministrative (…) i cui possibili destinatari sono i soggetti che non hanno aderito o che sono decaduti dalla regolarizzazione di cui al comma 643, ha per presupposto l’utile decorso del termine per aderirvi (31 gennaio”.

Il Viminale segnala inoltre che “la comunicazione alla Questura territorialmente competente” è un obbligo che “grava sul titolare del Ctd” e “deve essere assolto entro sette giorni dall’entrata in vigore della legge (per il comma in questione i sette giorni sono decorsi dal 1° gennaio 2015” e che “il “medesimo adempimento è previsto, qualora l’attività venga avviata successivamente, senza licenza né concessione statale, entro sette giorni dalla data di avvio”.

I titolari dei Ctd “devono comunque essere in possesso di requisiti soggettivi corrispondenti a quelli richiesti per il rilascio della licenza di cui all’articolo 88 Tulps (eccettuato, ovviamente, il possesso del titolo concessorio). Non è previsto un termine finale per tale verifica poichè il possesso di tali requisiti è richiesto durante tutto il periodo di svolgimento dell’attività in questione. Pertanto il Questore, in qualunque momento ne accerti il difetto, dispone la chiusura immediata del Ctd. È evidente che (…) non è previsto il rilascio di alcuna licenza ex arti. 88 Tulps nei confronti dei Ctd non collegati a concessionari e non ‘regolarizzati’ che abbiano eseguito detta comunicazione.

Quanto ai procedimenti amministrativi conseguenti a domande di licenza per l’apertura di sale scommesse presentate prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni e non ancora definiti, provenienti da titolari di Ctd non concessionari né incaricati di un concessionari, si osserva che la legge di Stabilità non ha previsto alcuna loro automatica conversione (…). Del resto, le consuete domande di licenza ex art. 88 Tulps non possono assimilarsi né alla nuova domanda di regolarizzazione né alla comunicazione al Questore (…). Pertanto, si ritiene che tali procedimenti debbano essere definiti sulla base della normativa preesistente, che impedisce il rilascio della licenza a soggetti non muniti di concessione governativa né incaricati di questi ultimi”.

Una seconda circolare evidenzia inoltre che anche chi ha subito indagini “e ogni eventuale seguito giudiziario” per violazione della legge contro le scommesse non autorizzate potrà ottenere la licenza di pubblica sicurezza”. Secondo il Viminale “eventuale rilevanza, sotto il profilo dei requisiti soggettivi, dell'avvenuta contestazione, ai responsabili di Ctd che abbiano presentato domanda di licenza ai sensi del comma 643, della fattispecie penale di cui all'art. 4, c. 4-bis, della legge del 13 dicembre 1989, n. 401 (Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa) proprio per la pregressa apertura di un Ctd: pare evidente che tale specifica circostanza di per sè sola - fatte salve situazioni particolari da valutare caso per caso - non possa avere influenza ai fini della disposizione in questione, che è rivolta per l'appunto a regolarizzare tutti quei soggetti che, essendo titolari di un esercizio attivo abusivamente alla data del 30 ottobre scorso, sono ovviamente stati deferiti all'A.g o avrebbero potuto/dovuto esserlo; perciò, ove tale pregressa, particolare denuncia e i suoi eventuali seguiti giudiziari fossero preclusivi del rilascio della licenza ai fini della regolarizzazione in parola, quest'ultima vedrebbe pregiudicati in radice i propri scopi, venendo meno la platea stessa dei suoi destinatari".

 

Quanto alla eventuale verifica dei requisiti ‘oggettivi riguardanti il locale nel quale l’attività viene svolta (anche in riferimento alle normative regionali), la circolare precisa che “rimane fermo il potere del Questore di imporre prescrizioni in calce alla licenza (…). Conseguentemente, in via di principio, le sale oggetto della regolarizzazione devono possedere i medesimi requisiti richieste a quelle del circuito oggi legale”.

Con riguardo alle normative locali su distanziometri la circolare ne richiama altre “secondo cui la verifica dell’Autorità provinciale di Ps (…) è circoscritta ai soli requisiti richiesti dall’articolo 88 Tulps in capo al richiedente, nell’ambito di una doverosa distinzione di competenze e responsabilità relative agli altri interessi pubblici presenti in materia (contrasto alle ludopatia e della diffusione del gioco come vizio, tutela del decoro urbano e dei minori, corretta gestione del territorio), riconducibili alle autonomie locali, alle cui cure sono rimessi, fermo restando che l’eventuale rilascio del titolo di polizia non consente di superare le limitazioni e gli eventuali divieti posti per la tutela di quegli interessi da normative locali”.

 

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