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Betuniq, l’esclusione dal bando approda alla Cjeu

02 marzo 2015 - 18:05

Uniq Group annuncia  che il tribunale delle libertà di Reggio Calabria in composizione collegiale rinvia in Corte di Giustizia Europea ai sensi dell’art. 267 TUE  la causa relativa ad un CTD con marchio BetuniQ  operante in Polistena (RC) .

Scritto da Redazione
Betuniq, l’esclusione dal bando approda alla Cjeu

 

Il Tribunale calabrese riconosce l’illegittimità del bando specificatamente ed esclusivamente riguardo  ai motivi che la sola Uniq Group ha contestato , e concernenti la esclusione della stessa dal Bando di Gara 2012, ovverosia la mancata presenza nel testo del bando di “temperamenti” o “rimedi residuali , come disposto dalla Legge Comunitaria ( Art.47 dir. 2004/18/CE del parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 nonché comma V ) per poter assolvere correttamente al requisito inerente la capacità economico-finanziaria qualora per motivi prettamente “logistici” sia stato reso de facto impossibile produrli.

 

LA SENTENZA - Si legge nel provvedimento infatti : “… i temperamenti e i criteri indicati dall’Aams in sede di richiesta d’interazione documentale hanno reso inesorabile l’esclusione , posto che, a dimostrazione della verifica economico finanziaria, la Uniq Group avrebbe dovuto necessariamente depositare “due” dichiarazioni le quali “certificassero in modo non generico-senza alcuna formulazione specifica da utilizzare né un contenuto minimo il credito di cui gode il soggetto partecipante a dimostrazione della sua affidabilità patrimoniale ed economica, fatta salva ogni valutazione discrezionale da parte della Commissione aggiudicatrice”. Ne deriva che il bando di gara, le regole amministrative allegate ed  il provvedimento di esclusione, disponendo che la capacità economico finanziaria potesse essere dimostrata a pena di esclusione, unicamente mediante dichiarazione di due istituti bancari, omettendo di indicare i criteri alternativi  ai ricavi oppure ulteriori e diversi temperamenti , nell’ipotesi  in cui il candidato non fosse in grado di acquisire le informazioni mediante dichiarazioni bancarie - erano illegittimi per violazione dei principi di trasparenza  e del favor partecipationis, con chiara valutazione del diritto comunitario. La difesa rappresenta, in modo condivisibile, che, trattandosi  di selezione  a livello comunitario, ove si fossero   messi a confronto operatori di gioco appartenenti a Paesi diversi , andava necessariamente rispettato il principio scaturente dall’art 47 della direttiva 2004/18/CE … che sancisce di base tre autonomi criteri per la valutazione della capacità economico-finanziaria , oltre che, al comma V , un rimedio residuale “mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice”. Ne consegue- continua il Collegio- che l’Amministrazione doveva obbligatoriamente indicare, in modo specifico , i criteri alternativi, considerati idonei ed utili a comprovare il requisito, così da consentire comunque un’efficace attestazione.

Uniq Group ricorda di aver espresso “fin dal principio la volontà di ottemperare alle incombenze previste dallo stesso bando, come dimostra la missiva (correttamente menzionata dal dispositivo di rinvio della Corte) priva di risposta inviata ad Aams in data 15/01/2013 nella quale emergeva la volontà della Società di trovare una soluzione immediata per poter assolvere al requisito finanziario necessario per la partecipazione alla gara”.

 

IL COMMENTO DEL TEAM LEGALE - "Siamo soddisfatti per il tenore del provvedimento emesso dal Tribunale reggino” commentano gli avvocati difensori di Uniq Group, Valentina Tavilla e Domenico Neto del Foro di Reggio Calabria “ perché avalla pienamente le doglianze specifiche sollevate dalla Società all'indomani dall'esclusione illegittima dalla gara indetta con il bando "Monti". Siamo anche fermamente convinti che la Corte di Giustizia Europea traccerà, con la sua pronuncia, un corretto e puntuale ambito di applicazione per l'evoluzione della normativa interna nazionale, così da evitare che si ripresentino clausole vessatorie e discriminatorie come quelle che hanno negato all'azienda maltese di confrontarsi con gli altri allibratori stranieri in seno ad un mercato rispettoso dei dettami comunitari".

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