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Tar Campania: “Per raccogliere scommesse serve concessione statale”

12 marzo 2015 - 17:34

Con una sentenza, la quinta sezione del Tar Campania ha respinto il ricorso di un centro collegato al bookmaker inglese Stanleybet contro il diniego ricevuto dalla Questura, ribadendo che “al ricorrente è stata negata la licenza in oggetto, in quanto egli non è concessionario del servizio di scommesse. Sul punto la giurisprudenza è unanime nel ritenere tale provvedimento concessorio dovuto ex lege n.73/2010 per lo svolgimento di detta attività, a nulla valendo eccepire in contrario la natura di semplice intermediario del richiedente”.

Scritto da Gt
Tar Campania: “Per raccogliere scommesse serve concessione statale”

 

LE ALTRE MOTIVAZIONI – I giudici osservano inoltre, “venendo ai dedotti vizi di contrasto con l’art.117 della Costituzione, e, mediatamente, di violazione dei principi generali di diritto europeo in materia di libertà di stabilimento”, che neppure questo motivo è accoglibile; infatti “gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che, allo stato attuale del diritto dell'Unione, la circostanza che un operatore disponga, nello Stato membro in cui è stabilito, di un'autorizzazione che gli consente di offrire giochi d'azzardo non osta a che un altro Stato membro, nel rispetto degli obblighi posti dal diritto dell'Unione, subordini al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalle proprie autorità la possibilità, per un tale operatore, di offrire siffatti servizi a consumatori che si trovino nel suo territorio (la Corte si è così pronunciata nella controversia promossa da alcuni gestori italiani di centri di trasmissione dati, per conto di un bookmaker austriaco operante in tutto il mondo, che avevano adito il Tar Toscana contro il Ministero dell'Interno ed alcune questure contestando i limiti imposti alla loro attività (così Corte giustizia UE sez. III Data:12/09/2013 Numero:660, e che “Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d'azzardo l'obbligo di ottenere un'autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività, e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione (la Corte si è così pronunciata nella controversia promossa da alcuni gestori italiani di centri di trasmissione dati, per conto di un bookmaker austriaco operante in tutto il mondo, che avevano adito il Tar Toscana contro il Ministero dell'Interno ed alcune questure contestando i limiti imposti alla loro attività)”.

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