skin

Cassazione, respinto ricorso Pm contro dissequestro di Ctd

10 aprile 2015 - 15:12

La III Sezione penale della Corte di Cassazione, aderendo alle argomentazioni presentate dall’avvocato Antonio Feriozzi del Foro di Roma, legale di un centro trasmissione dati collegato al bookmaker austriaco Sks365 Group e operante con il marchio Planetwin365, che era stato sequestrato a fine 2014, ha rigettato il ricorso proposto dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Ancona.

Scritto da Redazione
Cassazione, respinto ricorso Pm contro dissequestro di Ctd

 

Il provvedimento reso dal Tribunale del Riesame di Ancona sarebbe stato adottato in violazione di legge avendo lo stesso Tribunale accertato, tra l’altro, l’infondatezza giuridica della fattispecie ravvisata dall’art. 4 L. 401/89. Il Procuratore Generale, condividendo le censure mosse dall’avv. Feriozzi al ricorso proposto dal Pubblico Ministero, ha anch’egli concluso per il rigetto dello stesso ricorso.

“Una conferma quindi – si legge in una nota del bookmaker austriaco - della validità in passato,della posizione dei Ctd commercialmente collegati a Sks365, visto come già lo scorso 3 febbraio 2015 la Corte Suprema di Cassazione, decidendo su analoga questione riferita ad altro centro difeso dall’avvocato Feriozzi, aveva rinviato a nuovo ruolo il giudizio in attesa della decisione della Cge in ordine alla pregiudiziale sollevata dal Tribunale del Riesame di Salerno per un altro Ctd".

IL COMMENTO DI FERIOZZI – L’avvocato Antonio Feriozzi (difensore del Ctd), afferma: “Sono molto soddisfatto per il risultato ottenuto. Rispetto al provvedimento del 3 febbraio scorso, di natura evidentemente interlocutoria, sembra che la Suprema Corte abbia finalmente preso posizione circa il riconoscimento della discriminazione subita da Sks365 a causa della legislazione nazionale”.

 

E QUELLO DI AMITRANO – L’avvocato Annamaria Amitrano (Head of legal SKS365 Group) aggiunge: "L'orientamento della Cassazione prescinde dalla adesione di Sks365 alla procedura di regolarizzazione per emersione che la stessa sarà costretta ad abbandonare ove lo Stato, nelle sue diverse articolazioni funzionali, non ponga in essere un'immediata azione repressiva nei confronti dei soggetti non aderenti, alla luce dei precisi obblighi di chiusura previsti dall'art. 1 comma 644 Legge 190/2014".

Articoli correlati