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Ctd: Commissione Tributaria di Bari conferma legittimità per accertamento su imposta unica scommesse

15 aprile 2015 - 07:59

La Commissione tributaria di Bari con sentenza del 22 novembre 2014, depositata il 13 aprile 2015 ha respinto l'appello proposto dal gestore di un internet point svolgente attività di raccolta di scommesse e pronostici per conto della Gold Sport Bet, confermando così la legittimità dell'accertamento relativo al pagamento dell'imposta unica sulle scommesse sportive per l'anno di imposta 2008.

Scritto da Redazione
 Ctd: Commissione Tributaria di Bari conferma legittimità per accertamento su imposta unica scommesse

Il ricorrente aveva sostenuto la non applicabilità della normativa contestata e rilevato la mancanza di una sentenza di condanna irrevocabile in sede penale.

 

La Ctr ha evidenziato come la sentenza della Ctp appellata, non abbia qualificato in termini penalistici l'attività e non abbia preso in considerazione il procedimento penale richiamato, bensì ripreso le caratteristiche emerse collegate all'attività dell'appellante e dallo stesso evidenziate e sia così giunta a ritenere sussistenti i presupposti di applicazione dell'imposta unica ex artt. 1 e 3 del Dlgs n. 504/98 come modificati dalla legge di stabilità 2011. L'ampia formulazione della suddetta disposizione consente di abbracciare, rileva la Commissione, una molteplicità di situazioni proprio in virtù dell'esigenza di colpire anche quelle attività che non operano nel settore in modo diretto e, ciononostante, ne ricavano un profitto. Si chiarisce, inoltre, che il ricorrente mette a disposizione del fruitore del servizio strumenti essenziali ed indispensabili per effettuare la giocata quali, ad esempio, le apparecchiature telematiche ovvero i locali presso cui scommettere materialmente. La norma prevede espressamente l'applicazione dell'imposta nel territorio dello stato in cui viene effettuata la puntata e ricevuta l'accettazione della stessa, anche qualora la raccolta venga effettuata, come nel caso di specie, per conto di terzi. Respinto pertanto l'appello e confermata la sentenza di primo grado.

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