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Ctd: Ctr Campania conferma imposta unica dovuta e chiusura dell'esercizio

29 maggio 2015 - 09:30

Con sentenza depositata il 19 maggio 2015, la Commissione tributaria regionale Campania ha respinto l'appello proposto dal gestore di un centro collegato alla Stanleybet Malta Ltd, unitamente alla medesima società, così confermando la sentenza della Commissione Provinciale di Napoli.

Scritto da Redazione
Ctd: Ctr Campania conferma imposta unica dovuta e chiusura dell'esercizio

 

Sono stati ritenuti sussistenti tutti i presupposti impositivi che conducono alla conferma del dovuto versamento dell'imposta unica sulle scommesse, relativamente agli anni 2010 e 2011, nonché all'irrogazione della sanzione amministrativa della chiusura dell'esercizio commerciale per la durata di un mese.

 

PRESUPPOSTO TERRITORIALE - Il contratto si perfeziona in Italia laddove lo scommettitore ha conoscenza dell'accettazione della proposta e cioè quando,  effettuata la puntata, riceve nei locali aperti al pubblico la ricevuta di gioco. La legge fa riferimento alle "scommesse accettate nel territorio italiano". Ne consegue l'applicazione della disciplina italiana.

 

PRESUPPOSTI SOGGETTIVO E OGGETTIVO - La normativa assoggetta a responsabilità colui che gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzo, anche ubicato all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualunque genere. Il riferimento alla gestione "per conto terzi" appare specificamente descrittivo dell'attività dei Ctd in ragione delle loro essenziali attività. L'imposta è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Mef (art. 1 co. 66 L. 220/10). Si configura responsabilità solidale tributaria della Stanleybet Malta Ltd che si assume il rischio delle giocate ed opera nel territorio italiano tramite soggetti contrattualmente legati. La Commissione Regionale ha ritenuto inesistente la lamentata discriminazione introdotta dalla norma interna in danno dei bookmaker stabiliti in altri paesi dell'Unione in ragione della doppia imposizione. Fintantoché l'Unione Europea non detterà specifiche disposizioni atte ad armonizzare la normativa dei diversi stati membri, le problematiche che da questa scaturiscono non possono condurre ad affermare la contrarietà al diritto comunitario di una delle legislazioni nazionali impositive.

 

IL COMMENTO DI SAMBALDI - L'avvocato Chiara Sambaldi commenta così, a Gioconews.it, il provvedimento: "Significativo il chiarimento in merito alla ratio sottesa all'art. 1 co. 66 della L. 220/10 da rinvenirsi nell'esigenza di tutela della lealtà della concorrenza e della par condicio tra gli operatori economici del comparto attraverso una presa d'atto da parte del Legislatore dell'esistenza di un'unica filiera nella quale sono avvinti operatori legali, illegali, irregolari, in concorrenza tra loro, per la quale è necessaria una uniformità di disciplina ancorché ai soli fini tributari. Vi è, quindi, la consapevolezza di un mercato nel quale gli operatori in concorrenza sono soggetti a discipline non uniformi (a fini non tributari) che ha evidentemente ispirato i più recenti interventi normativi (legge stabilità 2015) finalizzati ad assoggettare anche gli operatori non autorizzati alle medesime prescrizioni di natura amministrativa ed operativa, direttamente incidenti sulle condizioni del prodotto offerto agli scommettitori". 

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