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Tar Abruzzo: ‘Ctd, la doppia autorizzazione del nostro ordinamento è legittima’

28 settembre 2015 - 17:10

Con due sentenze, i giudici amministrativi abruzzesi hanno respinto i ricorsi di due centri collegati a operatori all’epoca non ‘sanati’.

Scritto da Amr
Tar Abruzzo: ‘Ctd, la doppia autorizzazione del nostro ordinamento è legittima’

I giudici amministrativi abruzzesi hanno respinto con due sentenze i ricorsi di due centri collegati a operatori all’epoca non ‘sanati’ e hanno ritenuto legittima la doppia autorizzazione chiesta dal "sistema concessorio-autorizzatorio, vigente nel nostro ordinamento", così come i provvedimenti della Questura che avevano bloccato "l’attività di intermediazione", vista l’assenza all’epoca del ricorso "di un titolo concessorio rilasciato dallo Stato italiano".

I giudici evidenziano che “il sistema concessorio-autorizzatorio, imposto dall’ordinamento nazionale in materia di attività di raccolta di scommesse, e che fa perno sull'art. 88, t.u.l.p.s., non è in contrasto con l'ordinamento comunitario e, in particolare, con gli artt. 43 e 49 del Trattato Ce” e che “nel sistema giuridico nazionale l’attività di raccolta dati delle scommesse per un operatore estero richiede sia la concessione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sia l’autorizzazione di Pubblica sicurezza di cui all'art. 88, t.u.l.p.s. con la conseguenza che la licenza di cui al succitato art. 88 non può essere rilasciata a chi non sia in possesso della concessione ministeriale e, sotto tale profilo, l’attività demandata al Questore è vincolata, non essendo ammessa alcuna discrezionalità dell’Amministrazione che, in assenza della concessione, è tenuta ad emettere un provvedimento di rigetto per insussistenza di uno dei presupposti di legge. Il Centro trasmissione dati (Ctd) non potrebbe in ogni caso svolgere l'attività per cui è chiesta l'autorizzazione, senza la qualificata presenza nel nostro ordinamento del soggetto nel cui interesse agisce, atteso che il sistema concessorio-autorizzatorio, vigente nel nostro ordinamento, la cui legittimità è stata confermata anche dalle Corti europee, riguarda unicamente operatori economici che intendano organizzare e gestire nel territorio la parte del mercato nazionale delle scommesse dismessa dalle strutture pubbliche, e non lascia nessuno spazio per formule organizzatorie, che separando le fasi della negoziazione, non consentano l’individuazione dell’effettivo radicamento giuridico del gestore reale nel mercato nazionale delle scommesse”.

 

 

 

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