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Scommesse, tassazione sul margine: i chiarimenti sull'importo mensile dovuto

15 gennaio 2016 - 15:45

La legge di Stabilità prevede l'introduzione della tassazione sul margine per le scommesse a quota fissa: ecco le linee guida dei Monopoli.  

Scritto da Redazione
Scommesse, tassazione sul margine: i chiarimenti sull'importo mensile dovuto

Dal 1 gennaio 2016 l’imposta unica per le scommesse sportive e non sportive a quota fissa è applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, con aliquote pari al 18% per la raccolta in rete fisica e al 22% per la raccolta a distanza.

 

È quanto previsto dalla legge di Stabilità 2016 e sulla base di questo i Monopoli di Stato hanno reso noti alcuni chiarimenti. “L’importo mensile dovuto da ciascun concessionario è dato dal saldo algebrico delle liquidazioni giornaliere calcolate per ciascuna giornata di cui si compone il mese di riferimento. Se l’importo mensile da versare risulta minore di zero, l’imposta unica del mese è pari a zero e non si ha diritto a rimborsi o compensazioni. La liquidazione giornaliera è calcolata secondo il principio della competenza del biglietto, ossia concorrono alla determinazione delle somme giocate e delle vincite corrisposte le ricevute di partecipazione per le quali la data dell’ultimo avvenimento inserito nel biglietto coincide con la data di riferimento. Le ricevute di partecipazione dell’anno 2015 o precedenti ma di competenza dell’anno 2016 o successivi, contribuiranno al calcolo dell’imposta unica per il periodo di riferimento dell’anno 2016 o successivi.

Con riferimento alle somme giocate, si precisa che queste sono da considerarsi al netto dei biglietti annullati e rimborsabili mentre includono gli eventuali bonus utilizzati dal giocatore. Con riferimento alle vincite corrisposte, si precisa che queste sono comprensive di tutti i biglietti vincenti e, in caso di variazione di referto, sono prese in considerazione per il calcolo della liquidazione giornaliera le sole vincite corrisposte in conseguenza dell’ultima refertazione”.  

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