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Operazione Gambling: 'Metodo mafioso se si usa forza intimidatoria'

30 maggio 2016 - 16:31

In una sentenza, la Cassazione spiega come si realizza il metodo mafioso ed esclude questa agravante per un indagato nell'Operazione Gambling.

Scritto da Gt
Operazione Gambling: 'Metodo mafioso se si usa forza intimidatoria'

L'aggravante del metodo mafioso è stata esclusa dalla Corte di Cassazione anche per un altro indagato nell'inchiesta Gambling. Come si legge nella sentenza della seconda sezione penale, il ricorso dell'indagato “è fondato relativamente alla censura che riguarda la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991, ritenuta per il reato di cui al capo a) della rubrica, limitatamente alla modalità del metodo mafioso”.
“E' di tutta evidenza – si legge - infatti, che l'aggravante prevista dall'art. 7 del d.l. n. 152/1991 si realizza per la parte che qui interessa, allorché il delitto cui la circostanza stessa accede sia commesso 'avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale'; vale a dire utilizzando, quale metodologia criminale, 'la forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva': requisito, quest'ultimo, che, come è noto, individua il connotato tipizzante dell'associazione di stampo mafioso. In sostanza, il ragionamento che pare essere stato coltivato dai giudici a quibus muove secondo un percorso circolare in forza del quale l'impiego della metodologia mafiosa nel trasformare i reati fine in figure aggravate lascerebbe in modo del tutto apodittico inalterata la fattispecie associativa, quasi come se fosse essa stessa un "reato-fine". Il che, evidentemente, non può ritenersi giuridicamente sostenibile con l'ovvio epilogo di rendere l'ordinanza impugnata priva di qualsiasi base argomentativa sul punto in questione”.

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