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Scommesse, Adm: 'Efficacia autorizzazione sospesa in caso di contenziosi'

13 giugno 2017 - 16:11

Una nota dell'Agenzia delle Dogane evidenzia gli adempimenti conseguenti al recesso dal contratto stipulato dal concessionario ed il gestore del punto di vendita/punto di raccolta.

Scritto da Redazione
Scommesse, Adm: 'Efficacia autorizzazione sospesa in caso di contenziosi'

"Nel sottolineare la estraneità dell’Agenzia rispetto al rapporto di natura privatistica intercorrente tra il concessionario e il proprio gestore, si procederà alla sospensione dell’efficacia del titolo autorizzatorio nell’ipotesi di pronunce giurisdizionali, anche provvisorie, che abbiano degli effetti indiretti sull’attività provvedimentale dell’Agenzia, di modo che il punto non potrà essere considerato libero e, quindi, non potrà essere assegnato ad altro concessionario fino a revoca del provvedimento di sospensione". Lo sottolinea in una nota il direttore centrale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Roberto Fanelli, dopo che "sono stati recentemente portati all’attenzione dell’Agenzia alcuni casi in cui presso gli stessi locali due concessionari intendono esercitare il proprio diritto alla raccolta delle scommesse". Tra i casi rappresentati "si sono registrate situazioni nelle quali la interruzione della raccolta delle scommesse, nel frattempo contestata al concessionario interessato, è stata giustificata da contenziosi instaurati davanti al giudice civile aventi ad oggetto l’illegittimo esercizio del diritto di recesso da parte del gestore o l’accertamento della validità delle clausole contrattuali".

Fanelli evidenzia anche il caso del concessionario che "chiede il rilascio di un titolo autorizzatorio presso un punto in cui il gestore ha esercitato il diritto di recesso nei confronti di un altro concessionario per conto del quale ha raccolto fino a quel momento. L’ Agenzia, come è noto, non può rilasciare il titolo richiesto fino al momento in cui non perviene la richiesta di annullamento del titolo da parte del concessionario destinatario del recesso. L’annullamento del titolo si rende necessario, in quanto è venuto meno uno dei requisiti essenziali richiesti per l’esercizio del diritto alla raccolta, ossia la disponibilità del locale che, infatti, il concessionario non possiede più per effetto della risoluzione del contratto operata dal gestore. In assenza della predetta richiesta l’Agenzia, conseguentemente, assegna un termine, ai sensi degli articoli di cui alla legge 241/1990, perché l’interessato provveda in tal senso, pena la revoca d’ufficio del titolo stesso".

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