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Raccolta scommesse, Adm sospende decadenza diritti gestori

15 giugno 2017 - 08:24

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli sospende la decadenza dei diritti di raccolta scommesse per 27 punti Snaitech.

Scritto da Redazione
Raccolta scommesse, Adm sospende decadenza diritti gestori

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha disposto, con effetto immediato, "la sospensione degli effetti della decadenza, pronunciata con decreto R.U. n.29427 del 14 marzo 2017, nei confronti dei diritti di raccolta scommesse sino alla definizione del giudizio di merito in sede civile consentenza ancorché non definitiva.

La sospensione opera limitatamente alla decadenza dei diritti, con esclusione di ogni effetto direviviscenza dei titoli autorizzatori a suo tempo rilasciati a favore di Snaitech Spa, che devono intendersi tuttora revocati, ferma restando la possibilità di un nuovo rilascio, qualora ricorrano le condizioni previste".

Questo è quanto si legge nella nota pubblicata sul sito dei Monopoli di Stato che sospende la decadenza di 27 diritti per altrettanti punti gioco affiliati alla società Snaitech.
"Da un controllo effettuato da questa Agenzia sul Totalizzatore Nazionale è emerso che, dalla data del 1° dicembre 2016, i negozi avevano cessato l’attività di raccolta e, per tale ragione, è stato avviato il procedimento di decadenza degli stessi", si legge nella nota. A ciò sono seguiti un'ordinanza del Tribunale di Lucca che ha disposto per i gestori "la riapertura dei punti e la conseguenziale ripresa dell’attività di raccolta dei giochi pubblici", poi un  decreto presidenziale che ha sospeso l’efficacia dell'ordinanza nelle more della udienza collegiale sul reclamo.
LA VICENDA - Il Tribunale Civile di Lucca, "pronunciandosi in sede collegiale sul reclamo proposto dai gestori, lo ha respinto, confermando l’efficacia del provvedimento monocratico e ordinando, per l’effetto, ai gestori di riaprire le sale e di riattivare la raccolta dei giochi pubblici con Snaitech, ma  l’Agenzia, dopo aver dichiarato la decadenza dei diritti in capo a Snaitech, ha rilasciato titoli per autorizzare la raccolta dei giochi pubblici a mezzo diritti propri di altro concessionario nei medesimi locali, condizionandone l’efficacia all’esito dei contenziosi in essere.
Il Tar Lazio, in sede di camera di consiglio per l’esame dell’istanza cautelare di Snaitech avverso il provvedimento di decadenza, ha respinto la domanda di sospensione del provvedimento, motivando, tra l’altro, che l’efficacia dei titoli autorizzatori rilasciati ad altro concessionario potrà venire meno in base all’evoluzione dei contenziosi in essere in relazione ai locali per i quali sono chiesti i titoli autorizzatori", si legge ancora nella nota di Adm.
"Fermo restando l’eventuale diverso esito dell’instaurando giudizio di merito in sede civile, allo stato, in forza delle decisioni del Tribunale di Lucca, l’unico soggetto legittimato alla raccolta negli esercizi di cui trattasi è Snaitech; a prescindere dall’eseguibilità dell’ordinanza del Tribunale di Lucca, l’andamento del contenzioso civile impone all’Agenzia di porre in essere tutto quanto di sua competenza per rendere possibile l’esecuzione dell’ordinanza. L’esito del giudizio cautelare civile deve essere valutato anche ai fini dei presupposti in base ai quali è stata pronunciata la decadenza, posto che l’interruzione del servizio di raccolta dei giochi pubblici – secondo quanto statuito dal Tribunale di Lucca - è avvenuta per responsabilità dei gestori degli esercizi, quindi il provvedimento del Giudice civile rende opportuno all’Agenzia sospendere gli effetti del decreto con il quale è stata pronunciata la decadenza dei diritti, limitatamente a questo effetto, esclusa la reviviscenza dei correlati titoli autorizzatori revocati".
 

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