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Tar Lazio: 'Mancati pagamenti, sì a decadenza concessione gioco'

20 marzo 2018 - 10:16

Il Tar Lazio conferma la decadenza della concessione per società di scommesse per mancanti pagamenti dei canoni previsti. 

Scritto da Fm
Tar Lazio: 'Mancati pagamenti, sì a decadenza concessione gioco'

"La società è venuta meno agli obblighi posti a suo carico, costringendo l’Agenzia ad assumere iniziative tese al recupero di quanto dovuto e non versato. Si tratta di un comportamento non conforme agli obblighi assunti dal concessionario di Stato, il quale risulta aver reiterato nel tempo comportamenti del genere. Pertanto, l’Agenzia ha correttamente ritenuto sussistenti motivi di interesse pubblico da porre a base del provvedimento di decadenza della concessione e dell’atto integrativo".

Con questa motivazione il Tar Lazio ha respinto il ricorso di una società di gioco contro il provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha decretato la decadenza della concessione per l’affidamento dell’esercizio dei giochi pubblici disponendo l’immediato distacco del collegamento con il Totalizzatore Nazionale e l’escussione delle garanzie in essere sino al completo recupero delle somme dovute in ragione degli obblighi concessori per mancati pagamenti dei canoni dovuti.


LA VICENDA - "La gestione del rapporto concessorio tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la società è stata, nel corso degli anni, particolarmente conflittuale, posto che il concedente ha ritenuto che la concessionaria non adempisse con regolarità alle obbligazioni di pagamento a suo carico previste dalla convenzione di concessione, costringendo l’Agenzia a continui solleciti ed azioni di recupero coattivo nonché, all’avvio di procedimento di decadenza", si legge nella sentenza del Tar. Con una nota nel 2014 è stato avviato un procedimento di decadenza nei confronti della concessionaria, "sia per l’esistenza di una rilevante esposizione debitoria (mancato pagamento canone di concessione, imposta unica e flussi finanziari relativi al 2014), sia per l’irregolarità di alcune garanzie prestate a favore dell’Agenzia. A seguito di tale comunicazione, la società ha versato una parte delle somme dovute, cosicché l’Agenzia nel 2015 ha richiesto il pagamento del residuo. A tale richiesta, la Società ha dato riscontro chiedendo la sospensione del procedimento, accordata dall’Agenzia con una nota con la quale è stato assegnato alla ricorrente il termine di trenta giorni per il pagamento di tutti i debiti non oggetto di contestazione in giudizio. Con un'altra missiva la società ha richiesto la concessione di un ulteriore termine per saldare la propria posizione debitoria. Subito dopo, l’Agenzia ha comunicato alla ricorrente la volontà di non concedere ulteriore termine di sospensione del procedimento, manifestando l’intendimento di concluderlo con l’adozione del provvedimento decadenza ed il conseguente distacco del collegamento con il totalizzatore. Quindi è stato adottato il decreto di decadenza della concessione".
 

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