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Stanleybet, Cassazione: 'Cessione di rete, manca onere della prova'

06 aprile 2018 - 08:41

La Cassazione accoglie ricorso di punto scommesse Stanleybet e rinvia al tribunale di Salerno per valutare proporzionalità della clausola di cessione di rete.

Scritto da Fm
Stanleybet, Cassazione: 'Cessione di rete, manca onere della prova'

"Gli unici elementi probatori in ordine alla valutazione in concreto della proporzionalità o meno della clausola di cessione a titolo non oneroso dei beni allo scadere della concessione, utilizzati dal concessionario nella gestione e nella raccolta di scommesse, sono stati forniti dall'odierno ricorrente, attraverso tre consulenze richiamate sommariamente nell'ordinanza impugnata e, più ampiamente, nel ricorso. A fronte di tali elementi, non risulta che l'onere della prova da parte dell'ufficio requirente - strettamente collegato, nella specie, all'esigenza di provare il fumus commissi delicti - sia stato assolto nei termini in precedenza indicati".

Questa una delle motivazioni per cui la Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza con cui il Tribunale di Salerno ha rigettato la richiesta di riesame del titolare di un punto scommesse contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari per le postazioni telematiche usate dal ricorrente per la raccolta e gestione di scommesse in favore del bookmaker estero con marchio Stanleybet.

I giudici della Cassazione quindi hanno rinviato al Tribunale di Salerno, per nuovo esame.
 

LE MOTIVAZIONI - "Per quanto é dato ricavare dalla lettura dell'ordinanza
impugnata - si legge nella disamina della Cassazione - il Tribunale del Riesame si é basato unicamente su un generale giudizio presuntivo di economicità/antieconomicità della gestione, ma non si é specificamente confrontato con la questione riguardante la valutazione dei beni materiali e immateriali suscettibili di cessione nel caso di che trattasi: una valutazione che, sia in base ai principi affermati dalla Corte di Lussemburgo, sia in base alle osservazioni formulate nella sentenza rescindente, si appalesa  affatto indispensabile per stabilire compiutamente — nei termini precisati sia dal Giudice europeo, sia dalla Corte di legittimità - l'effettiva onerosità, nel caso di specie, della clausola inserita nel bando Monti e la proporzionalità degli effetti di tale clausola rispetto alle finalità perseguite dal legislatore. Sotto tale profilo, la valutazione compiuta dal Tribunale salernitano in sede di rinvio si mostra incompleta, in quanto inidonea a chiarire, nel caso specifico, se possa parlarsi o meno di rispetto del suddetto criterio di proporzionalità alla stregua dell'interpretazione, da parte della Corte di Giustizia Ue, della normativa nazionale all'epoca vigente (e del bando di gara 2012 emanato in conformità ad essa) alla luce dell'ordinamento dell'Unione Europea. A fronte delle argomentazioni poste a base dell'ordinanza impugnata, valgono perciò le considerazioni ampiamente svolte dal ricorrente alle pagine 23 e ss. del ricorso in ordine all'oggetto, costituito da beni materiali e immateriali, della cessione non onerosa che era prevista, allo scadere della concessione, dall'art. 25 del Bando Monti, sulla base di quanto disposto dall'abrogato art. 1, comma 78 lettera b) punto 26 della legge n. 220/2010: questione sulla quale il Tribunale salernitano si é limitato a confutare, in base a sommarie valutazioni presuntive, le allegazioni dell'odierno ricorrente (basate sulle consulenze dianzi ricordate), senza porsi né il problema del mancato assolvimento dell'onus probandi da parte dell'accusa (nei termini che si sono dianzi precisati), né quello di esaminare puntualmente l'onerosità della misura (sostanzialmente) abiatoria di cui al ridetto art. 25 del bando di gara 2012 in rapporto alle specificità del caso. L'ordinanza impugnata, pertanto, non risolve sul punto la questione della violazione di legge denunciata dal ricorrente, violazione da riferirsi in particolare ai principi di libertà di servizi e stabilimento all'interno della Unione Europea, affermati dagli artt. 49 e 56 del Tfue, come precisati dalla giurisprudenza della Corte di Lussemburgo; e va per l'effetto annullata con rinvio al Tribunale di Salerno, per nuovo esame".
 

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