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Tar Umbria: 'Giuste sanzioni a sala scommesse che non rispetta distanze'

11 aprile 2018 - 10:18

Il Tar Umbria conferma le sanzioni a una sala scommesse che non rispetta legge sul Gap e il regolamento per i giochi leciti del Comune di Perugia.

Scritto da Fm
Tar Umbria: 'Giuste sanzioni a sala scommesse che non rispetta distanze'

 

"Ad una sommaria delibazione, propria della presente fase di giudizio, la domanda di sospensione del provvedimento impugnato non appare suscettibile di positiva definizione atteso che l’attività di raccolta scommesse in contestazione non risulta rispettare le distante minime di legge da luoghi sensibili quali centri per anziani, case di cura e chiese parrocchiali".

Lo evidenzia il Tar Umbria, respingendo il ricorso presentato da una società di gioco contro il Comune di Perugia per l'annullamento o la disapplicazione dell'art. 8, comma 1, secondo periodo, del Regolamento per i giochi leciti.


LE NORME VIGENTI A PERUGIA - Nel febbraio 2017 il Consiglio comunale di Perugia ha modificato il Regolamento per i giochi leciti con l’equiparazione tra le sale gioco e le sale scommesse per il rispetto dei limiti previsti dalla legge regionale dell'Umbria sulla prevenzione e il contrasto del Gap. Secondo le norme vigenti "non è consentito installare apparecchi o congegni da gioco in: esercizi pubblici qualora gli stessi si trovino all’interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici ovvero all’interno di pertinenze di luoghi di culto; esercizi nei quali vengono svolte attività imprenditoriali non soggette ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88 del Tulps (commercio al dettaglio, attività artigianali, tabacchi, eccetera); circoli privati non autorizzati alla somministrazione ai soci.
Non è ammessa la collocazione di apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell’art. 110 del
Tulps in feste, sagre e simili o in aree esterne di sale giochi, circoli privati o esercizi di
qualunque tipologia". Inoltre, "le sale giochi possono essere attivate esclusivamente in locali aventi destinazione d’uso compatibile, secondo le disposizioni del Prg", e, secondo l'articolo 8 contestato dalla società ricorrente "1. l’apertura ed il trasferimento di luogo di sale giochi sono autorizzati nel rispetto delle distanze minime previste dalla Legge regionale n. 21 del 21.11.2014 calcolate secondo il percorso pedonale più breve.
Le medesime distanze minime devono essere osservate anche per l’apertura ed il
trasferimento di sale scommesse autorizzate ai sensi dell’art. 88 del Tulps nonché per la
collocazione in locali pubblici o aperti al pubblico e circoli privati di apparecchi da gioco con vincite in denaro di cui all’art. 110 del Tulps.
La disciplina delle distanze minime si applica con riguardo ai luoghi sensibili definiti dalla
L.R. 21/2014 e ssmmii e per le finalità da detta normativa definite.
2. In conformità a quanto previsto dalla deliberazione di consiglio comunale n. 33
dell’11.03.2002, nel centro storico di Perugia, così come definito territorialmente dal
vigente Prg, sono vietati sia l’apertura che il trasferimento di sale giochi.
3. Fermo il disposto del comma 2, nel caso di forza maggiore può essere autorizzato il
trasferimento temporaneo di sale giochi, per non oltre un anno, in deroga ai limiti di
distanza minima, nel rispetto di ogni altra condizione.
4. In ciascuna sala giochi può essere installato un apparecchio di cui all’art. 110, comma 6 Tulps ogni 10 metri quadrati di superficie utile del locale. Comunque il numero di
apparecchi o congegni in parola non può essere superiore al numero complessivo delle altre tipologie di apparecchi o congegni presenti nella sala giochi.
5. Gli apparecchi e congegni di cui all’art. 110, comma 6 Tulps devono essere collocati in
aree specificamente dedicate".
 

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