skin

Cassazione: 'No raccolta scommesse per operatori non autorizzati'

14 maggio 2018 - 10:30

La Cassazione ribadisce che non si possono raccogliere scommesse per operatori esteri senza concessione in Italia se non dimostrano discriminazione per bando Monti.

Scritto da Fm
Cassazione: 'No raccolta scommesse per operatori non autorizzati'


"Integra il reato previsto dall'art. 4, I. n. 401 del 1989, la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che - privo della licenza di cui all'art. 88 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 - compia attività di intermediazione per conto di un allibratore straniero privo di concessione.
Tuttavia, poiché le autorizzazioni di polizia sono rilasciate unicamente ai titolari di una concessione, eventuali irregolarità commesse nell'ambito della procedura di rilascio di queste ultime vizierebbero anche quella volta al rilascio dell'autorizzazione di polizia, la cui mancanza non potrebbe perciò essere addebitata a soggetti che non siano riusciti ad ottenerla per il fatto che il rilascio di tale autorizzazione presuppone l'attribuzione di una concessione, di cui i detti soggetti non hanno potuto beneficiare in violazione del diritto dell'Unione".

Lo sottolinea la Corte di Cassazione nel ritenere "inammissibile" il ricorso presentata dalla titolare di un punto scommesse contro la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce l'ha condannata a quattro mesi di reclusione per aver abusivamente svolto un'attività organizzata diretta all'accettazione ed alla raccolta per via telematiche di scommesse su eventi sportivi - tramite un bookmaker straniero non regolarizzato in Italia - in assenza della prescritta autorizzazione di cui all'art. 88 Tulps e di quella rilasciata dal Coni.
 

Osserva la Corte che "il ricorso - proprio in ordine a tale decisivo elemento - risulta del tutto generico, non individuando neppure un profilo che attenga alla dedotta, indebita esclusione del bookmaker dal bando Monti del 2012, né alcun criterio che consenta di affermare che lo stesso operatore estero abbia subito discriminazioni in punto di lecita concorrenza e libertà di stabilimento nel Paese; le espressioni utilizzate al riguardo, invero, emergono come del tutto prive di specificità, affermandosi soltanto che 'appare pacifico il rifiuto a danno dell'operatore, al quale è stata revocata la concessione del 2003; la società non ha potuto partecipare all'ultimo bando di gara del 2012 a causa delle illegittime (perché contrarie ai principi comunitari).
La medesima conclusione, inoltre, emerge anche sotto un diverso, ma collegato profilo.
Come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, e come affermato ancora da questa Corte, al fine di escludere la responsabilità per la fattispecie qui in esame in capo all'operatore, occorre non solo che l'allibratore sia stato illegittimamente escluso, ma anche che l'operatore italiano abbia, a sua volta, richiesto la licenza di polizia e questa gli sia stata negata a causa dell'illegittima esclusione dell'allibratore dalla concessione; orbene, nel caso di specie risulta pacifica la mancanza del primo requisito, atteso che 'la ricorrente ha scelto di non richiedere l'autorizzazione di polizia ex art. 88 Tulps'. Questo dato - apparentemente non contestato neppure con il presente gravame - riveste allora carattere decisivo, ex se integrando il delitto contestato; e senza che rilevi, al riguardo, la documentazione prodotta dalla difesa innanzi a questa Corte, che, oltre ad essere ex se irricevibile (poiché non sostenuta dalla prova dell'impossibilità di esibizione nei precedenti gradi di giudizio; per tutte, Sez. 3, n. 5722 del 7/1/2016, Sanvitale, Rv. 266390), si riferirebbe comunque ad una licenza poi ottenuta dalla ricorrente con riguardo ad altro allibratore straniero, diverso da quello indicato nel capo di imputazione".
 

Articoli correlati