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Tar Calabria: 'Raccolta scommesse senza autorizzazione, sì a sanzioni'

22 giugno 2018 - 15:37

Il Tar Calabria boccia il ricorso di un circolo contro le sanzioni disposte dal Comune di Bagnara Calabra (Rc) per raccolta di scommesse senza autorizzazione.

Scritto da Fm
Tar Calabria: 'Raccolta scommesse senza autorizzazione, sì a sanzioni'

 

"La richiesta di sospensione rimane riferibile esclusivamente alle sanzioni pecuniarie di cui alle ordinanze n. 15 e 16/2018, che sono state confermate con riferimento al succitato profilo sanzionatorio. Riguardo alle dette sanzioni, appare insussistente il pregiudizio di un danno grave e irreparabile nelle more della decisione di merito atteso, per altro, che il ricorrente non ha offerto alcun elemento probatorio a supporto".

 

Lo evidenzia il Tar Calabria nel respingere l’istanza cautelare per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza di cessazione attività ed applicazione sanzione percuniaria con la quale il Comune di Bagnara Calabra (Rc) ha disposto la chiusura delle attività di un circolo "per assenza di autorizzazione di raccolta scommesse di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 art. 88, nonché per la mancanza dei requisiti di sorvegliabilità interna dei locali prevista dal D.M. 12.12.1992 n.564 e s.m.i.; per aver esercitato l’attività in difformità alla Scia Attività Produttiva Suap n. 401/2017, in violazione degli art. 3 e 10 comma 1 della Legge n. 287 del 25.08.1991 modificata dal d.lgs. N. 5972010 art. 64, in quanto rilasciata per la somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci e non aperta ai non soci, per un periodo non superiore a 90 giorni per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate, irrogando la sanzione pecuniaria la sanzione pecuniaria determinata nella misura ridotta consentita ai sensi della legge 689/1981 art.16 comma 1: di euro 5.000,00 quanto alla riscontrata violazione degli art. 3 e 10 della legge 287/1991 modificata dall’art.64 del d.lgs 59/2010 e di ulteriori euro 5000,00 per la violazione degli art. 4 c.2 del D.P.R. 235/2001 ed art. 3 e 10 legge 287/91 modificato dall’art. 64 del decreto legislativo 59/2010".

 

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