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Cds: 'Calcioscommesse, ridurre risarcimento a carico della Figc'

22 agosto 2018 - 15:13

Il Consiglio di Stato riduce il risarcimento danni dovuto dalla Figc a calciatore coinvolto in un giro di calcioscommesse per un partita di Coppa Italia del 2010.

Scritto da Fm
Cds: 'Calcioscommesse, ridurre risarcimento a carico della Figc'


Il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso della Federazione Italiana Giuoco Calcio - Figc per la riforma della sentenza del Tar Lazio del 2017 concernente la richiesta di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in ragione dell’illegittima irrogazione di sanzione disciplinare della squalifica per un calciatore professionista deferito dalla Procura federale, in data 8 maggio 2012, per l’asserita violazione dell’art. 7, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del Codice di giustizia sportiva, in relazione ad un incontro di Coppa Italia del 2010.


La vicenda, si legge nella sentenza del Consiglio di Stato "si collocava in un più ampio contesto di indagini sportive che avevano visto coinvolti, nel biennio 2011-2013, vari tesserati per episodi di illecito sportivo collegati all’effettuazione di scommesse sui risultati di gara, alla luce di indagini penali attivate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona. Le indagini compiute portavano all’accertamento dell’esistenza di un’articolata organizzazione internazionale (soprannominata clan degli zingari), operante in concorso con molti calciatori disposti ad assecondarne le finalità criminali".
 

Il calciatore, sanzionato dalla Commissione disciplinare nazionale con la squalifica per 3 anni 3 e 6 mesi, si era visto poi annullare la sanzione dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e aveva poi firmato un accordo di risoluzione consensuale del contratto allora in essere con la sua società di appartenenza, per poi ricorrere al Tar Lazio per "ottenere dalla Figc il risarcimento per equivalente monetario dei danni ingiustamente patiti in conseguenza della descritta vicenda, sia sotto il profilo patrimoniale che sotto quello non patrimoniale.
Sottolineava, in particolare, il comportamento colposo a suo dire tenuto dalla Federazione, così come desumibile dalla motivazione del lodo Tnas, secondo cui la sanzione sarebbe stata inflitta in assenza di obiettive prove a carico del calciatore.
Con sentenza 1° agosto 2017, il Tar Lazio accoglieva parzialmente il ricorso, condannando la Fgci al risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla perdita degli emolumenti conseguente all’anticipata risoluzione del contratto che legava il calciatore alla squadra del Novara Calcio, nonché del danno non patrimoniale conseguente al discredito derivatogli dall’irrogazione della sanzione nell’ambiente calcistico e nei rapporti sociali, avendo cancellato la sua immagine di 'calciatore pulito' e di persona pulita”.
 

Quanto all’ammissibilità dell’azione risarcitoria, "ritiene il Collegio che il calcolo del danno patrimoniale operato in sentenza non sia corretto, non tenendo in alcun conto – in favore della Federazione odierna appellante – la circostanza che le parti erano presumibilmente giunte alla determinazione di risolvere il rapporto nei termini concordati tenuto altresì conto del fatto che la carriera doveva ormai  considerarsi sostanzialmente conclusa per raggiunti limiti di età.
È infatti verosimile, alla luce delle allegazioni processuali e della stessa mancata contestazione – sul punto – da parte dell’appellato/appellante incidentale, ritenere che l’accordo di risoluzione abbia altresì 'monetizzato' quest’ultimo elemento, consentendo al giocatore – nell’incertezza circa l’esito del lodo arbitrale – di ridurre l’impatto, in suo danno, di una ormai ridotta 'spendibilità agonistica' (per mere ragioni anagrafiche) sulle condizioni pattuite della risoluzione.
La quantificazione del minor danno patrimoniale derivante dall’incidenza di tale elemento non può essere operata sulla base di parametri certi e predeterminati, ma solamente equitativi, che il Collegio ritiene plausibile individuare, anche in assenza di eventuali prassi sportive e/o commerciali individuate dalle parti, in una percentuale pari al 5 percento dell’incentivo netto all’esodo (ossia l’importo la cui determinazione finale sarebbe stata influenzata anche da detto elemento), per un totale di 9.750 euro".
 
 
In relazione infine "al danno non patrimoniale, ritiene il Collegio che, se pure è vero che non risulta prodotta in atti – ad opera dell’allora ricorrente calciatore – la prova documentale di una specifica attenzione dedicata dagli organi di informazione alle sue vicende disciplinari, è pur vero che un danno di tale natura può comunque essere ragionevolmente ritenuto – secondo il principio presuntivo dell’id quod plerumque accidit – una volta comunque associati ad una vicenda illecita di ampia rilevanza mediatica, quale quella a monte dell’incolpazione disciplinare".
 
Per l’effetto il Consiglio di Stato riduce di 9.750 euro – in riforma dell’impugnata sentenza – l’ammontare del danno patrimoniale da risarcire a carico della Figc.
 

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