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Cassazione: 'Scommesse abusive, motivare sequestri apparecchiature'

16 ottobre 2018 - 10:46

La Cassazione annulla sequestro probatorio apparecchiature di un centro scommesse per raccolta abusiva attraverso conti gioco intestati a soggetti di comodo.

Scritto da Fm
Cassazione: 'Scommesse abusive, motivare sequestri apparecchiature'

“Il decreto di sequestro (così come il decreto di convalida di sequestro) probatorio, anche ove abbia a oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una specifica motivazione sulla finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, dovendosi escludere la sussistenza di una sorta di 'obbligatorietà' del sequestro del corpo di reato tale da esonerare dall'obbligo di motivazione (Cass., Sez. un., 19/04/2018, notizia di decisione). Ne consegue che l'ordinanza impugnata e il decreto del pubblico ministero devono essere annullati senza rinvio, con restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto”.

 

 

È quanto si legge nella sentenza con cui la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Catania ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero di Catania nell'ottobre 2017, avente ad oggetto computer, monitor, stampanti, denaro e altri beni rinvenuti nell'esercizio commerciale adibito a centro scommesse per raccolta abusiva di giocate mediante conti gioco intestati a soggetti di comodo diversi dagli effettivi scommettitori.
 
 
“La difesa non contesta l'esistenza del fumus commissi delícti, appuntando la sua doglianza sulla motivazione del provvedimento di convalida del sequestro, la quale si riferisce al fatto che lo stesso riguarda il corpo del reato e le cose pertinenti al reato e richiama 'esigenze probatorie connesse anche al futuro dibattimento', nonché futuri 'accertamenti volti a verificare le modalità di commissione del reato'. Si tratta, evidentemente, di riferimenti del tutto privi di specificità, sia sotto il profilo temporale, sia sotto il profilo della natura, dell'esatto oggetto e delle modalità di esecuzione degli accertamenti. E ciò, a prescindere dal fatto che, per parte del compendio sequestrato, i futuri accertamenti tecnici, quale che ne sia la natura, risultano in ogni caso privi di utilità, essendo evidente la consistenza e la funzione di oggetti quali monitor e carta da stampante, dalla cui ulteriore analisi non può desumersi nessuna nuova informazione circa le modalità di esecuzione del reato”, evidenzia la Cassazione.
 

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