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Scommesse illegali in cartoleria, Tar Sicilia: 'Sì a revoca della licenza'

31 gennaio 2019 - 11:13

Il Tar Sicilia conferma revoca della licenza di pubblica sicurezza al titolare di una cartoleria in cui è stata accertata raccolta di scommesse non autorizzata.

Scritto da Fm
Scommesse illegali in cartoleria, Tar Sicilia: 'Sì a revoca della licenza'

“Dall’esame degli atti depositati da parte dell’amministrazione, emerge con evidenza che, all’interno della cartoleria del ricorrente, si svolgeva attività di raccolta di scommesse sportive attraverso l’attività di intermediazione svolta da parte del ricorrente stesso sul proprio conto di gioco in cui risultano, in meno di due settimane, oltre 120 giocate per un ammontare superiore a mille euro, in mancanza della licenza di Pubblica sicurezza ex art. 88 e di autorizzazione alla raccolta gioco di Adm. Inoltre, è stato accertato che parte ricorrente ha consentito il gioco a soggetto minore di anni 18 identificato all’interno del locale”.

 

Lo rimarca il Tar Sicilia nella sentenza con cui ha respinto il ricorso avanzato dal titolare di una cartoleria contro ministero dell'Interno, Questura di Palermo, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Monopoli di Stato per l'annullamento del provvedimento con il quale è stata revocata la licenza di Pubblica sicurezza ex art. 86 rilasciata al ricorrente per lo svolgimento dell'attività di sala giochi.
 
I giudici amministrativi evidenziano che “l’articolo 10 del Regio decreto 18/06/1931, n. 773 dispone che 'Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata' e che va qualificato come abuso qualsiasi comportamento, che dimostri un'utilizzazione del titolo non conforme alla relativa specifica disciplina, quale contenuta non solo nella legge, ma anche nelle altre fonti regolatrici, ivi compresa la licenza. Le condotte contestate al ricorrente integrano la fattispecie dell’abuso in quanto in violazione di precise prescrizioni e condizioni di esercizio della licenza”.
 
Inoltre, si legge ancora nella sentenza, “in relazione a quanto rilevato in ordine all’episodicità dei fatti contestati, l’amministrazione ha comprovato, con il deposito documentale di cui da ultimo, che, invece, già nell’anno 2015, era stata contestata al ricorrente la raccolta illegale di scommesse sportive all’interno della medesima cartoleria”.
 

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