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Tar Lecce: 'Sala scommesse, centro danza non è luogo sensibile'

20 marzo 2019 - 14:11

Il Tar Lecce evidenzia che una interpretazione troppo estensiva del concetto di luogo sensibile può avere effetti paralizzanti delle attività economiche di gioco.

Scritto da Anna Maria Rengo
Tar Lecce: 'Sala scommesse, centro danza non è luogo sensibile'

La Legge regionale pugliese 13 dicembre 2013 sul gioco, nel prevedere che l’autorizzazione all’esercizio delle sale da gioco e all’installazione di apparecchi da gioco - lecito - “non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette”), appare "riferirsi - con carattere di tassatività - a luoghi (tendenzialmente) aperti al pubblico o in cui vengono svolti servizi ('lato sensu') pubblici o, comunque, attività di primario rilievo pubblicistico. Non sembra, quindi, che il suo articolo 7 "(norma di divieto e, quindi, di stretta interpretazione) includa nel novero dei cc.dd. 'luoghi sensibili' anche le associazioni private (sia pure svolgenti attività rivolte a fasce di età giovanile)".

Lo afferma il Tar Lecce, nel sospendere con ordinanza, fino alla trattazione di merito (il 2 ottobre), i provvedimenti con cui il Comune aveva disposto la chiusura di una sala scommesse e Vlt, in quanto troppo vicina a un Centro di danza. Nerll'ordinanza, i giudici evidenziano come tale Centro, "essendo assimilabile ad una palestra privata o, comunque, ad una struttura privata che offre attività sportive accessibili ai soli associati, non sembra rientrare tra i cc.dd. “siti sensibili” di cui all’art. 7, comma 2 della Legge Regionale n. 43/2013". Tanto, più, si legge ancora, che considerato pure che "il fenomeno della libera aggregazione privata è estremamente diffuso e capillare (nei più disparati settori), nonché a carattere contingente e 'variabile' nell’organizzazione e nelle finalità (si pensi alle possibili modifiche statutarie, non soggette al controllo della P.A.), l’opposta interpretazione, rendendo oltremodo gravoso ed eccessivamente ampio il divieto in questione, potrebbe portare ad esiti 'paralizzanti' dell’attività economica de qua, come quella svolta dalla ricorrente (comunque, lecita), con i conseguenti possibili profili di incostituzionalità della disposizione regionale medesima".

A difendere la sala, i legali Giuseppe Milli e Giovanni Calabro.

 

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