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Tar: 'Niente licenza scommesse se manca requisito di buona condotta'

15 aprile 2019 - 08:23

Il Tar torna a ribadire che il requisito della 'buona condotta' è fondamentale per poter ottenere la licenza ex art. 88 Tulps per la raccolta di scommesse.

Scritto da Fm
Tar: 'Niente licenza scommesse se manca requisito di buona condotta'

“L’amministrazione resistente ha denegato la domandata licenza valorizzando il contesto di vita familiare e relazionale del ricorrente che, stante anche il particolare allarme sociale dei delitti ascritti ai soggetti da lui frequentati, può, secondo una ragionevole valutazione prognostica, interferire e condizionare il regolare svolgimento della richiesta attività atteso che costituisce dato di comune esperienza come le sale gioco siano potenzialmente idonee a favorire lo svolgimento di attività contigue con contesti malavitosi”.

 

Lo evidenzia il Tar Campania nella sentenza con cui respinge il ricorso in un esercente per l'annullamento del provvedimento con cui la Prefettura locale ha respinto il ricorso gerarchico contro il decreto questorile che gli aveva negato la licenza ex art. 88 Tulps per la raccolta di scommesse a causa delle vicende penali del fratello e dell'essere stato trovato dalla polizia in compagnia di soggetti con precedenti in reati di traffico e produzione di stupefacenti.

 

 

Secondo i giudici amministrativi quindi il ricorso è infondato, in quanto, “ai sensi dell'art. 11 del Tulps... le autorizzazioni di polizia devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione".
 
Perciò, è legittimo che l'amministrazione lo faccia se viene valutata e provata la mancanza del requisito della buona condotta, “per la commissione di fatti che, pur se non costituiscano reato, comunque non rendano meritevoli di ottenere o di mantenere la licenza di polizia (non occorrendo al riguardo un giudizio di pericolosità sociale dell'interessato)”.
Nel caso in esame, “dalle risultanze del procedimento attivato su istanza di parte sono emersi elementi che del tutto ragionevolmente hanno indotto il questore a negare il rilascio della richiesta autorizzazione.
Le circostanze evidenziate dalla Prefettura - tra le quali sono indicate sia le segnalazioni a carico del suo prossimo congiunto relativamente a delitti attinenti al traffico di stupefacenti e contro il patrimonio, sia la frequentazione, da parte dello stesso ricorrente, di soggetti segnalati per la medesima tipologia dei delitti - sono, invero, tali da supportare la rilevata carenza del requisito della buona condotta che, ai sensi del citato articolo 11 espressamente richiamato dal provvedimento impugnato, osta al rilascio della richiesta autorizzazione.
È altresì, infondato il secondo motivo di ricorso osservandosi, in proposito, che le segnalazioni ed i procedimenti pendenti a carico del congiunto costituiscono elementi ulteriori ed aggiuntivi rispetto alle segnalazioni a carico dello stesso, trattandosi dunque di circostanze che valgono a completare il quadro complessivo da cui la Questura, stante la frequentazione da parte del ricorrente di contesti connotati da evidenti contiguità delinquenziali per delitti di particolare allarme sociale, ha dedotto la mancanza, in capo alla richiedente, del requisito della buona condotta.
Le circostanze evidenziate sono, pertanto, tali da supportare la rilevata carenza del requisito della buona condotta senza che ad una diversa conclusione possa condurre l’evidenziato fatto sopravvenuto quale l’avvenuta cessazione della convivenza con il fratello, costituendo quest’ultimo un evento idoneo ad incidere soltanto su alcuni degli elementi su cui si fonda il provvedimento impugnato e non idoneo, da solo, a superare il giudizio negativo espresso dalla Questura come ribadito dal Prefetto in sede di ricorso gerarchico”, conclude la sentenza.
 

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