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Tar Lombardia: 'Limiti orari di Bergamo validi anche per sale scommesse'

04 giugno 2019 - 16:01

Il Tar Lombardia torna a chiarire gli ambiti applicativi dell'ordinanza sul gioco del Comune di Bergamo, ritenendola valida anche per le sale scommesse.

Scritto da Fm
Tar Lombardia: 'Limiti orari di Bergamo validi anche per sale scommesse'

"Con ordinanza, il sindaco ha escluso dalla regolazione dell’orario di apertura il gioco del lotto, del superenalotto, del totocalcio e del bingo e cioè di quei giochi che non sono esercitati in sale dedicate e che non si svolgono mediante l’utilizzo di apparecchi da gioco. La raccolta di scommesse sportive operata dai ricorrenti risulta, invece, almeno in parte riconducibile a quest’ultima categoria, tant’è che nel ricorso non viene evidenziato il fatto che non vi sarebbe l’utilizzo di apparecchi da gioco".

Lo evidenzia il Tar Lombardia nella sentenza con cui dichiara irricevibile il ricorso proposto da alcuni operatori nell'ambito delle scommesse sportive contro il Comune di Bergamo per l'annullamento dell’ordinanza del giugno 2016, recante “disciplina degli orari di esercizio delle sale giochi, delle sale Vlt , delle sale scommesse, degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro nonché degli orari di vendita di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo”.

 

"Invero, ricordano i giudici amministrativi, i ricorrenti non hanno attribuito alcuna rilevanza, nel ricorso, al fatto che nelle sale dedicate alle scommesse sportive il gioco pare avvenire, almeno in parte, mediante l’intermediazione di un operatore, con conseguente refluenza sulla compulsività del gioco.
Pertanto, considerato che l’assoggettamento alla regolazione oraria del gioco esercitato all’interno delle sale scommesse si fonda sul presupposto, non contestato da parte ricorrente, che le scommesse siano effettuate mediante l’utilizzo diretto di 'apparecchi da gioco', tra cui non è contestato nemmeno che rientrino anche i terminali collegati online, la lesiva estensione della disciplina oraria a tali sale era chiaramente e prevedibilmente prognosticabile già dalla entrata in vigore della disposizione regolamentare, da qualificarsi, dunque, come immediatamente incidente sulla posizione giuridica degli odierni ricorrenti.
Ne consegue l’irricevibilità dell’impugnazione dell’ordinanza sindacale, meramente attuativa del regolamento mai censurato dai ricorrenti, che includeva nelle tipologie di gioco soggette alla regolazione oraria tutti i giochi praticati mediante l’utilizzo di apparecchi da gioco”.
 

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