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Cassazione: 'No associazione mafiosa, no arresti domiciliari per titolare Ctd'

09 luglio 2019 - 11:46

La Cassazione annulla aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso a carico di titolare di Ctd coinvolto in operazione contro clan mafioso Cappello/Bonaccorsi.

Scritto da Fm
Cassazione: 'No associazione mafiosa, no arresti domiciliari per titolare Ctd'

Il Collegio ritiene che l'ordinanza impugnata sia carente di motivazione sul punto della configurabilità dell'elemento soggettivo in capo al ricorrente in ordine alla contestata circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. (aggravante del metodo mafioso, Ndr) non essendo sufficiente apoditticamente affermare che ha conseguito interessi illeciti e consapevolmente coincidenti con quelli perseguiti e conseguiti dalla compagine mafiosa di riferimento così operando una immotivata traslazione tra la consapevolezza dell'uomo di partecipare all'associazione comune e la (non altrimenti motivata) consapevolezza dell'odierno ricorrente che l'associazione ed i reati-fine posti in essere dagli associati con i quali era in contatto agevolavano anche il clan mafioso Cappello/Bonaccorsi”

Così la Corte di Cassazione si è espressa a proposito del ricorso presentato dal titolare di un Ctd coinvolto nell’operazione Gaming off line lo scorso novembre, annullando l'ordinanza del Tribunale di Catania che ha disposto la misura cautelare personale degli arresti domiciliari – per i reati di associazione per delinquere pluriaggravata, concorso in truffa aggravata e continuata e concorso in trasferimento fraudolento di valori, reati tutti aggravati anche dall'aver agito al fine di agevolare un sodalizio criminale di stampo mafioso, ma limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. e rinviando per nuovo esame sul punto, con integrale trasmissione degli atti, al Tribunale di Catania.

 

“Non risulta ravvisabile alcuna violazione di legge o alcun vizio motivazionale nell'ordinanza impugnata nella parte in cui si è riconosciuta la partecipazione del ricorrente al sodalizio criminale... ed il concorso dello stesso nelle attività truffaldine. Fermo restando che neppure la difesa del ricorrente contesta in fatto od in diritto l'esistenza del sodalizio criminale de quo e la conseguente provocazione dei danni arrecati all'Erario per effetto delle condotte truffaldine poste in essere dai componenti dello stesso, ed altresì fermo restando che l'ordinanza che in questa sede ci occupa ben ha ricostruito tutta la situazione di fatto posta alla base delle condotte oggetto delle contestazioni, il nucleo centrale dei primi due motivi di ricorso, che appaiono meritevoli di trattazione congiunta per effetto dell'interconnessione esistente tra gli stessi, è rappresentato dalla valutazione degli elementi dai quali trarre una 'gravità indiziaria' circa il coinvolgimento del ricorrente nei fatti-reato”.

 

La questione verte piuttosto sulla conoscenza da parte del ricorrente del retroscena delle attività delittuose da luì compiute costituito per l'appunto dal fatto che le stesse agevolavano il clan mafioso menzionato e non solo i singoli soggetti con i quali era in contatto. In punto di diritto questa Corte di legittimità ha, infatti, affermato che la circostanza aggravante dell'agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, di cui all'art. 7 del dl. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, ora prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen., ha natura soggettiva ed è pertanto applicabile al concorrente nel reato a condizione che questi abbia conosciuto e fatta propria la finalità di agevolare l'associazione”.

 

L'uomo era stato riconosciuto “partecipe, di un'associazione per delinquere finalizzata a commettere una serie indeterminata di delitti tra cui l'esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse ex art. 4 I. 401/1989, truffa aggravata ai danni dello Stato, autoriciclaggio, intestazione fittizia di beni ex art. 512-bis cod. pen. attraverso l'illecito esercizio dell'attività di giochi e scommesse a distanza riconducibili a società operanti all'estero (Albania, Romania e Malta) in violazione della normativa di settore, di quelle antiriciclaggio, ovvero attraverso la creazione di diverse reti di gioco online finalizzate alla raccolta abusiva di scommesse su eventi sportivi ed al gioco d'azzardo, con la creazione di siti mutevoli in ragione degli interventi di oscuramento da parte dell'Autorità amministrativa, non autorizzati dall'Amministrazione dei Monopoli e tutti operanti su server esteri, utilizzati all'interno di sale scommesse ed esercizi commerciali in alcuni casi riconducibili ad intestatari fittizi; b) di avere concorso in attività di truffa, ponendo in essere artifizi e raggiri consistiti nel progettare ed utilizzare numerosi siti informatici non autorizzati all'esercizio di attività di raccolta di scommesse e diffusi - attraverso master ed agenti - anche all'interno di agenzie che parallelamente utilizzavano siti legittimamente autorizzati a tale attività così da rendere più difficile l'individuazione dei siti illeciti ed in tal modo inducendo in errore l'Agenzia delle Entrate e l'Erario nazionale sul luogo di raccolta delle scommesse (che si concludevano sul territorio italiano e non all'estero) e conseguentemente non corrispondendo l'imposta unica sulle scommesse, così procurandosi un ingiusto profitto; c) di avere in concorso con altri, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione e di agevolare il clan mafioso Cappello/Bonaccorsi, attribuendo fittiziamente a due persone la titolarità di un'agenzia ubicata a Catania”.

 

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