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Tar Lazio conferma decadenza Isibet: 'Fideiussione senza coperture'

28 agosto 2019 - 07:50

Il Tar Lazio boccia ricorso di Isibet contro la decadenza della concessione disposta dai Monopoli per una fideiussione proveniente da un soggetto non abilitato a prestarla.

Scritto da Redazione
Tar Lazio conferma decadenza Isibet: 'Fideiussione senza coperture'

“Per ciò che attiene, anzitutto, all’estensione temporale della garanzia, dalla documentazione agli atti del giudizio risulta che effettivamente la fideiussione prestata dall'intermediario finanziario non offre la copertura richiesta. Occorre ricordare, al riguardo, che l’Agenzia aveva prescritto che la garanzia fosse riferita a tutte le obbligazioni originanti dal rapporto concessorio, a far data dalla sottoscrizione della relativa convenzione (17 luglio 2009), fino al 31 dicembre 2018, con termine per l’escussione al 31 dicembre 2019".

 

Lo rimarca il Tar Lazio nella sentenza con cui respinge il ricorso proposto da Isibet contro le note con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha dapprima disposto la decadenza della concessione e ha stabilito di incamerare la garanzia secondo quanto previsto dall’art. 13 della convenzione e poi ravvisato ragioni ostative alla riattivazione dei due diritti di gioco (n. 35614 e 35617), oggetto di dichiarazione di proroga onerosa.

 

I giudici rilevano che “non è dato evincere con chiarezza se lo spostamento al 31 dicembre 2018 del termine di scadenza della fideiussione abbia determinato anche lo slittamento al 31 dicembre 2019 del termine per l’escussione della garanzia, posto che nessuna precisazione al riguardo è contenuta nell’appendice del 23 maggio 2018; in ogni caso, non risulta che la garanzia copra tutte le obbligazioni originanti dal rapporto concessorio, anche quelle derivanti da atti e fatti precedenti al rilascio della fideiussione, atteso che il titolo si riferisce espressamente ai soli 'effetti sorti dall’emissione della fidejussione'”.
 
 
Inoltre, “alla data del 25 luglio 2018 (quando  l’Agenzia ha ribadito quanto già affermato nella propria nota dell’11 luglio 2018 e ha reso nota, in ogni caso, l’impossibilità di accettare garanzie prestate da Finworld s.p.a., in considerazione della cancellazione di quest’ultima società dall’elenco di cui all’articolo 107 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) l'intermediario finanziario risultava privo di titolo per l’esercizio dell’attività, atteso che avevano ripreso efficacia i provvedimenti della Banca d’Italia del 2016 che le precludevano di operare nel predetto mercato.
Con il rifiuto della fideiussione l’Agenzia non ha quindi inteso dare rilievo a un mero contenzioso intercorrente tra la predetta società e la Banca d’Italia, ma ha semmai preso atto che lo stato di quel contenzioso comportava che la fideiussione esibita da Isibet provenisse da un soggetto non abilitato a prestarla e che aveva potuto emettere la garanzia soltanto in forza della provvisoria efficacia di provvedimenti cautelari dell’autorità giurisdizionale. E, con ogni evidenza, questa constatazione, comprovando l’inaffidabilità del fideiussore, costituiva ragione sufficiente per rifiutare la garanzia”, conclude la sentenza.
 

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