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Tar Lazio: 'Sì a penali per raccolta scommesse in violazione della concessione'

05 novembre 2019 - 16:35

Il Tar Lazio conferma penali a un concessionario per raccolta illecita di scommesse con modalità diverse da quelle autorizzate secondo la convenzione stipulata.

Scritto da Fm
Tar Lazio: 'Sì a penali per raccolta scommesse in violazione della concessione'

"La circostanza che la società abbia immediatamente risolto i contratti con gli operatori che hanno tenuto le condotte contestate non può valere a escludere l’applicazione delle penali stabilite, atteso che la violazione delle previsioni della convenzione è stata comunque realizzata".

 

A rilevarlo è il Tar Lazio nella sentenza con cui respinge il ricorso di una società titolare di diverse concessioni di giochi pubblici contro l’applicazione da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli delle penali previste dalla convenzione accessoria per la riscontrata violazione del divieto di raccolta del gioco con modalità diverse da quelle autorizzate e del divieto di intermediazione nella raccolta del gioco a distanza.

 

"L’emanazione delle suddette determinazioni da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – si legge nella sentenza - ha tratto origine da due distinte operazioni eseguite dai Carabinieri presso esercizi commerciali aventi rapporti contrattuali con la concessionaria ricorrente. Più in dettaglio, i Carabinieri hanno accertato che: (i) nel primo locale erano presenti trentasei postazioni telematiche connesse alle piattaforme di gioco ricollegabili alla concessionaria e, inoltre, è emerso che i titolari dell’esercizio commerciale accettavano, raccoglievano o, comunque, favorivano l’accettazione o la raccolta di scommesse per via telematica; (ii) nel secondo locale era presente un computer ad uso esclusivo del titolare, nel quale era visualizzata la schermata del c.d. conto madre, intestato al predetto titolare, con accesso tramite il sito internet della concessionaria odierna ricorrente; sono state, inoltre, rinvenute numerose ricevute di scommesse intestate alla concessionaria, riconducibili a un’attività di illecita raccolta di scommesse. Sulla base delle circostanze risultanti dai verbali dei Carabinieri, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha indirizzato alla società due distinte comunicazioni di avvio di procedimenti, recanti la contestazione delle violazioni della convenzione accessoria alla concessione".
 
I giudici hanno respinto anche il motivo di ricorso riferito allo svolgimento negli esercizi cui si riferiscono gli accertamenti dei Carabinieri dell'attività di intermediazione nel gioco, ricordando che la società ha sottoscritto una convenzione accessoria alla concessione che "– secondo quanto affermato dalla stessa ricorrente e non contestato dall’Agenzia – impone espressamente al concessionario di 'svolgere l’attività di commercializzazione esclusivamente mediante il canale prescelto' (articolo 5, comma 2 lett. f) e, inoltre, di 'osservare e/o far rispettare, nell’eventuale attività di promozione e diffusione dei giochi oggetto di convenzione, dei relativi contratti di conto di gioco e di rivendita della carta di ricarica, il divieto di intermediazione per la raccolta del gioco a distanza nonché il divieto di raccolta presso luoghi fisici, anche per il tramite di soggetti terzi incaricati, anche con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica' (articolo 5, comma 2 lett. g).
L’articolo 9 della convenzione, riportato in entrambe le note impugnate, dispone poi che 'il concessionario è responsabile degli obblighi posti a suo carico. Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità organizzativa, tecnica ed economica e di ogni altra natura, inerente l’esecuzione e la gestione delle attività e delle funzioni oggetto della concessione'. Dalle suddette previsioni discende che la ricorrente ha assunto lo specifico obbligo di non svolgere alcuna attività di intermediazione per la raccolta del gioco e, inoltre, di limitare l’attività di commercializzazione esclusivamente al canale prescelto – ossia quello online – senza operare la raccolta del gioco presso luoghi fisici, neanche avvalendosi di apparecchiature che permettano la partecipazione telematica dei giocatori. Inoltre, la società si è impegnata a non svolgere tali attività neppure per il tramite di operatori facenti parte della propria filiera di gioco".
 

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