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Tar Emilia ribadisce: 'Niente raccolta scommesse senza licenza'

02 dicembre 2019 - 14:32

A proposito della raccolta scommesse di un Ced per un operatore straniero, il Tar Emilia ricorda che l’attività è autorizzabile solo con licenza in Italia.

Scritto da Fm
Tar Emilia ribadisce: 'Niente raccolta scommesse senza licenza'

"La censura si fonda sull’indimostrato, ed errato, presupposto che l’attività di raccolta di scommesse per conto di un allibratore estero sia riconducibile alle fattispecie di cui all’art. 86 del Tulps, ovvero, esercizio di 'alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, … sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili', in contrasto con il chiaro dato normativo di cui all’art. 88 che disciplina per espressa previsione 'la licenza per l'esercizio delle scommesse'”.

 

Ad evidenziarlo è il Tar Emilia Romagna nella sentenza con cui respinge il ricorso di un esercente per l'annullamentodel diniego del rilascio della licenza di pubblica sicurezza per l'esercizio dell’attività di trasmissione telematica ed elaborazione dati opposto dalla Questura di Parma, propedutico alla raccolta di scommesse a quota fissa per conto di un allibratore estero operante in virtù di titoli abilitativi rilasciati dalle competenti autorità dei Paesi in cui ha sede (Austria e Malta).
 
A sostegno dell’istanza, "parte ricorrente allegava di operare in favore della citata società estera in forza di un 'contratto di servizi telematici' che lo impegnava a svolgere 'servizi transfrontalieri di trasmissione dati inerenti a dichiarazioni negoziali di giocate'", si legge nella sentenza.
 
La Questura, "comunicava al ricorrente ex art. 6 e 10 bis della L. n. 241/1990 e art. 3 del D.M. n. 284/1993, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza assegnando un termine per le controdeduzioni del caso. In assenza di apporti partecipativi del ricorrente, l’Amministrazione negava l’autorizzazione richiesta con decreto del 12 novembre 2015 che il ricorrente impugnava con il presente ricorso deducendo una pluralità di profili di illegittimità, anche comunitaria e costituzionale", recita ancora la sentenza.
 
 
I MOTIVI NEL DINIEGO – Il Tar quindi riporta le premesse del diniego nelle quali, fra le altre argomentazioni, si precisa: "che il contratto sottoscritto dal ricorrente con la società estera, in virtù del quale sarebbe la società estera a assumere la gestione, organizzazione promozione del contratto di scommessa in tutti i suoi aspetti, in piena autonomia e a proprio rischio, non riveste rilievo pubblicistico restando limitato alla disciplina dei rapporti inter partes; che l’attività di scommessa è autorizzabile unicamente se svolta da concessionari o titolari di autorizzazione o da soggetti da questi incaricati in forza del medesimo titolo; che la legittimità del regime concessorio vigente trova conferma nella giurisprudenza, anche comunitaria; che tanto la giurisprudenza nazionale quanto quella comunitaria sono concordi nel ritenere che lo specifico settore non sarebbe 'armonizzato' come comproverebbe la specifica esclusione della materia specificata nella Direttiva Bolkestein; che fra Italia e Malta e fra Italia e Austria non esistono accordi bilaterali di riconoscimento dei titoli abilitativi in questione; che la materia è soggetta a riserva statale in ragione della sensibilità degli interessi intercettati dall’attività di giuoco e scommesse; che i rapporti fra allibratori esteri non stabiliti in Italia e i Ced presenti sul territorio nazionale sono riconducibili all’attività di mediazione ex art. 1754 c.c. consistente nel mettere 'in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza', con la conseguenza che, sotto un primo profilo, il contratto si perfezionerebbe nel luogo (nel caso di specie, estero) ove il proponente acquisisce notizia dell’accettazione della proposta contrattuale; sotto altro profilo, che l’unico soggetto operante sul territorio nazionale (il Ced), stante il difetto di autonomia gestionale e organizzativa in ordine alla raccolta delle scommesse, si troverebbe ad essere esonerato da responsabilità che, invece, farebbero capo ad un soggetto straniero non assoggettabile ai controlli e alle verifiche cui sono sottoposti i titolari di licenze di polizia; che la raccolta a distanza prevede il divieto di intermediazione da parte di soggetti terzi; che il regime concessorio vigente trova, altresì, base normativa nell’art. 14, comma 1, della L. n. 23/2014 laddove dispone che 'il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, riordinando tutte le norme in vigore in un codice delle disposizioni sui giochi, fermo restando il modello organizzativo fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, in quanto indispensabile per la tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, per il contemperamento degli interessi erariali con quelli locali e con quelli generali in materia di salute pubblica, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi'”.
 

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