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Cassazione: 'Scommesse abusive, discriminazione bookmaker irrilevante'

19 febbraio 2020 - 16:49

Per la Cassazione chi fa raccolta abusiva di scommesse commette reato a prescindere dalle vicende del bookmaker straniero e dall'eventuale discriminazione nei bandi.

Scritto da Fm
Cassazione: 'Scommesse abusive, discriminazione bookmaker irrilevante'

"In tema di esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa, l'illecita intermediazione e raccolta diretta delle scommesse, vietata dall'art. 4, comma 4 bis, della legge n. 401 del 1989 rende irrilevante il rapporto intercorrente fra il centro italiano di raccolta delle scommesse e l'allibratore straniero, costituendo una mera occasione della condotta illecita imputabile esclusivamente all'operatore italiano che raccoglie le scommesse, per cui, in tale quadro, le vicende del bookmaker straniero e la sua eventuale discriminazione nella partecipazione a bandi per la concessione dell'esercizio dell'attività di raccolta di scommesse in Italia non assumono alcun rilievo, nel senso che in tal caso l'attività e la conseguente necessità di titolo autorizzativo deve essere individuata direttamente in capo all'operatore italiano".

 

Lo rimarca la Corte di Cassazione in una sentenza con cui conferma la sussistenza del reato per il titolare di due imprese che aveva svolto abusivamente un'attività organizzata di accettazione e raccolta di scommesse, per conto di una società straniera risultata sprovvista della relativa concessione rilasciata da parte dei Monopoli di Stato.
La Cassazione però ha annullato, rideterminando la pena in 3 mesi e 16 giorni di reclusione, la sentenza della Corte di appello di Perugia che lo aveva condannato a 5 mesi e 10 giorni di reclusione.
 
Per i giudici, che hanno ritenuto il ricorso in gran parte inamissibile, è infatti fondato il motivo di ricorso che riguarda questo particolare aspetto.
"Premesso che il giudizio di primo grado si è celebrato con rito abbreviato, deve prendersi atto che, come segnalato dalla difesa, il Tribunale non ha applicato la riduzione della pena prevista per la scelta del rito, limitandosi, sia nel dispositivo che nella motivazione, a tenere conto solo delle attenuanti generiche e della riconosciuta continuazione tra gli episodi contestati. A tale omissione, non emendata nel processo di secondo grado e integrante un profilo di illegalità della pena, deve porsi rimedio in questa sede ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen., applicando sulla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione la riduzione di un terzo (54 giorni), ex art. 442 cod. proc. Pen.", si legge nella sentenza.
 

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