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Tar Liguria: 'Legge sul gioco non si applica alle sale scommesse'

29 luglio 2020 - 08:57

Come già nel 2019, il Tar Liguria rimarca che la legge regionale sul gioco non si applica alle sale scommesse. Accolto il ricorso di una società.

Scritto da Fm
Tar Liguria: 'Legge sul gioco non si applica alle sale scommesse'

“La legge regionale n. 17 del 2012 nel prevedere i limiti alle sale da gioco non trova applicazione anche con riguardo alle attività di raccolta e gestione delle scommesse”.

A sancirlo è il Tar Liguria, in una sentenza in cui accoglie il ricorso di una società per l'annullamento del decreto con cui il questore di Imperia nel novembre 2019 ha rigettato l’istanza per il rilascio dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 88 Tulps, per l’attività di raccolta delle scommesse.

 

Il Collegio ricorda che il Tar Liguria si è già pronunciato sulla materia con due sentenze (sentt. 646/2018 e 680/2019), evidenziando, “in uno con la giurisprudenza, la differenza tra le sale giochi dotate di strumenti elettronici (Vlt) e i punti di mera raccolta delle scommesse. Tale differenza consiste nella strumentazione offerta alla clientela. Mentre gli spazi Vlt prevedono la presenza di apparecchiature elettroniche capaci di monopolizzare l’attenzione del giocatore seriale, le sale scommesse offrono soltanto un luogo per la raccolta, appunto, delle scommesse. Tale distinzione non abilita l’amministrazione ad applicare anche alle sale scommesse i limiti distanziometrici che devono invece essere osservati dalle sale giochi. Infatti, la diversità tra le due categorie di esercizi giustifica l'applicazione delle distanze minime dai luoghi sensibili esclusivamente alle sale giochi, le quali comportano maggiori rischi per la ludopatia, senza che sia possibile estendere in via analogica la suddetta normativa regionale alle agenzie di scommesse”.
 
Evidenze ribadite anche dal Consiglio di Stato (Sez. IV, 16/06/2017, n.2956), secondo il quale "non si può negare che tra le due attività (gioco con apparecchio tipo slot, da un lato, raccolta scommesse su eventi futuri, dall’altro) esiste una certa differenza di base"; e che “gli apparecchi di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del Tulps (tra cui, in particolare, slot machine e videolottery) paiono i più insidiosi nell'ambito del fenomeno della ludopatia, in quanto, a differenza dei terminali per la raccolta delle scommesse, implicano un contatto diretto ed esclusivo tra l'utente e la macchina, senza alcuna intermediazione umana volta a disincentivare, per un normale meccanismo psicologico legato al senso del pudore, l'ossessione del gioco, specie nella fase iniziale del processo di dipendenza patologica”, richiamandosi al Tar Lombardia.
 
Per i giudici amministrativi, “stante la non chiarezza della materia e la presenza di circolari di segno opposto alla linea interpretativa seguita dal Tribunale” sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
 

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