skin

Ippodromi contro tassa scommesse: 'Ippica non è sport in senso stretto'

18 novembre 2020 - 11:47

Udienza al Tar Lazio per gli ippodromi che hanno fatto ricorso contro la tassa dello 0,5% sulla raccolta di scommesse per alimentare il Fondo salvasport, queste le istanze dei ricorrenti.

Scritto da Fm
Ippodromi contro tassa scommesse: 'Ippica non è sport in senso stretto'


Nel giorno in cui dal Tar Lazio arriva una nuova pronuncia sul prelievo aggiuntivo dello 0.5 percento sulla raccolta di scommesse per alimentare il Fondo salvasport, che sospende ogni pagamento fino alla camera di consiglio del 2 dicembre anche per Betflag, nella parte relativa al betting ippico, nelle stesse stanze "virtuali" si è tenuta anche l'udienza che ha avuto per protagoniste alcune società di corse, riunite in un unico ricorso sulla stessa "questione".

La sentenza arriverà nelle prossime ore e con ogni probabilità si porrà nel solco di quelle già emesse in queste settimane, ma nell'attesa come GiocoNews.it possiamo anticipare le motivazioni dei ricorrenti, esposte nelle note di udienza sostitutive della discussione orale, che non si è potuta tenere in ossequio alle disposizioni anti-Covid.


Dalla loro lettura emerge innanzitutto che il ministero delle Politiche agricole - pur avendo manifestato a più riprese una ferma opposizione all'applicazione della "nuova" tassa anche alle scommesse ippiche, che non sono qualificate come "sportive" - non si è costituito nel giudizio. Mentre il Coni, che secondo il progetto di riforma del settore promosso dallo stesso ministero, dovrebbe occuparsi dell’organizzazione delle corse, si è costituito "contro" gli ippodromi.

Una contraddizione su cui sicuramente saranno necessari dei "chiarimenti".
 
Le ricorrenti - le società che gestiscono alcuni degli ippodromi più importanti di Italia, sia
al trotto che al galoppo ed in particolare Roma, Bologna, Cesena, Napoli, Pisa, Roma, Siracusa, Torino - ricordano a tal proposito che "l’attività di organizzazione delle corse comprende anche la relativa raccolta delle scommesse nella loro qualità di concessionari di gioco Adm.
Stupisce che sia proprio Adm ad affermare nelle proprie memorie, che '(…) in particolare, le ricorrenti non figurano tra i concessionari tenuti al versamento del prelievo introdotto dall’art. 217 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (…)'.
Dovrebbe essere noto che le ricorrenti, sono tutti concessionari autorizzati all’accettazione del gioco ippico", si legge nelle note di udienza.

Secondo il legale degli ippodromi "emerge quindi chiaramente come la legitimatio ad causam sarebbe di duplice natura: in quanto concessionari autorizzati Adm per il gioco ippico; in quanto traenti sostentamento dalle scommesse ippiche  secondo il nuovo modello di accordo sostitutivo stipulato con il Mipaaf secondo il decreto direttoriale del 23 settembre" sulle sovvenzioni alle società di corse. 
 

L'avvocato quindi prende posizione anche in merito alla scelta del contro-interessato ex lege, il Coni, e alle affermazioni secondo cui "Dalla ricostruzione del quadro normativo emerge, senza ombra di dubbio, l’estraneità dell’Ente deducente rispetto al rapporto per cui è causa, atteso che non v’è alcuna norma che individua il Coni quale soggetto beneficiario del prelievo forzoso ex adverso contestato (…)”, sottolineando che "è fatto notorio che il cosiddetto 'Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale' abbia come beneficiari "società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004 n. 136 (…)”.
Tale previsione normativa prevede che il Coni trasmetta annualmente al ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.

Sui motivi di ricorso il legale quindi rimarca come il Coni affermi con sicurezza che l’ippica "essendo evento sportivo debba essere assoggettato al prelievo" e che il Dl 34/2020 "nell’individuare l’oggetto del prelievo finalizzato alla costituzione del fondo in parola, utilizzando la locuzione 'scommesse relative ad eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale...' non può che riferirsi anche alle scommesse ippiche. D’altra parte, la suddetta inclusione è provata anche dalla circostanza che le scommesse virtuali, espressamente previste dal legislatore tra quelle oggetto del prelievo, riguardano anche le corse dei cavalli, ragion per cui, se sono comprese le virtuali, a maggior ragione sono comprese quelle tradizionali. L’associare le corse dei cavalli ad eventi di cosiddetto 'spettacolo' non è sufficiente ad escludere l’aspetto sportivo ad esse sotteso.
D’altra parte la Federazione italiana sport equestri (Fise) - come noto, sotto l’egida del Coni - dimostra che anche la corsa dei cavalli è una disciplina sportiva che, conseguentemente, le scommesse che hanno ad oggetto tali corse sono scommesse sportive a tutti gli effetti e, come tali, soggette al prelievo in questione. (…)".
A tal proposito parte ricorrente osserva che "le scommesse virtuali, in quanto tali (cioè basate su eventi fittizi !!), non hanno un comparto 'reale' di riferimento.
Per tale ragione le scommesse virtuali, come ovvio, sono tutte assimilabili tra loro, vivono su eventi creati da un calcolatore.
La spiegazione semplicistica e del tutto inconferente di Adm non tiene conto, invece, delle migliaia di persone che vivono grazie al comparto ippico (società, lavoratori, professionisti, famiglie).
Ed ancora.
Controparte afferma curiosamente che esisterebbe una analogia tra equitazione ed ippica.
L’equitazione, sport olimpico controllato dalla Fise e quindi sotto l’egida del Coni, non ha alcuna attinenza con l’ippica che, come noto ai più, è sotto l’egida del Mipaaf e non è in alcun modo uno sport in senso stretto né tantomeno olimpico.
I due settori hanno in comune il cavallo (peraltro di diversa razza), così come il calcio ed il basket hanno in comune la 'palla'".

Infine, il legale evidenzia il "pregiudizio grave ed irreparabile, che le ricorrenti subirebbero in assenza di sospensione degli effetti lesivi del provvedimento impugnato", rimarcando che il danno che subirebbero le ricorrenti non è di natura prevalentemente patrimoniale, ma "di sistema. L’ingiusto prelievo sulle scommesse ippiche, infatti, avrebbe come conseguenza immediata quella di distorcere la remunerazione degli ippodromi in maniera grave ed irreparabile.
Come noto, il prelievo in questione va ad alimentare le società e le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi colpite dal Covid 19 (!!).
Quindi nessun interesse generale della collettività ma solamente sostentamento di un altro settore in danno di quello di cui fanno parte le odierne ricorrenti".
 

Articoli correlati