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Scommesse, CdS: 'Sì a revoca licenza, distanziometro Puglia non rispettato'

01 febbraio 2021 - 11:20

Consiglio di Stato conferma revoca licenza scommesse a sala che viola distanziometro pugliese, anche se decisa prima dell’entrata in vigore delle norme del 2019 che l'hanno ridotto a 250 metri.

Scritto da Fm
Scommesse, CdS: 'Sì a revoca licenza, distanziometro Puglia non rispettato'


"L’Amministrazione deduce la contraddittorietà della sentenza laddove pur ritenendo legittimo il provvedimento alla luce della previgente disciplina ha annullato il diniego di riesame sulla base della disciplina transitoria contenuta nella nuova norma regionale che fa salve le licenze già concesse, in quanto la revoca sarebbe intervenuta prima dell’entrata in vigore dei nuovi parametri attinenti alla distanza dei locali adibiti al gioco dai luoghi ritenuti sensibili ai fini della lotta alla ludopatia.
L’Amministrazione dichiara che, nelle more, pur avendo avviato il procedimento di riesame, ha appreso in sede di accertamento che l’attività della società odierna appellata non rispetterebbe comunque la distanza di 250 metri da altri due siti sensibili (una struttura sanitaria e un istituto scolastico)".

È quanto si legge nell'ordinanza con cui il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare promosso dal ministero dell'Interno contro il legale rappresentante di una società per la riforma della sentenza del Tar Puglia che aveva detto respinto il ricorso proposto per l’annullamento del decreto del questore di Taranto di revoca della licenza ex art. 88 Tulps, "tuttavia accogliendolo alla luce delle modifiche introdotte all’art. 7, comma 2 della legge reionale n. 43/2013 - con l’art. 1, comma 1, lettera a) della legge regionale Puglia 17 giugno 2019 n. 21, in relazione al decreto-con il quale era respinta l’istanza volta ad ottenere il riesame, riscontrando un deficit istruttorio e motivazionale, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di rideterminarsi quanto al riesame in autotutela dell’atto di revoca della licenza di Pubblica sicurezza".
 

"L’Amministrazione - si legge ancora nell'ordinanza - risulta aver rigettato l’istanza di riesame sulla base della valutazione del tempo in cui è stato emanato il provvedimento, nonché sul mancato mutamento della situazione di fatto ed ancora in ragione della valutazione della non tutelabilità di alcun affidamento, stante la presenza di una comunicazioni sin dal 2017.
Secondo quanto emerso nella presente fase cautelare, sembra rimanere la preclusione della distanza – sia pur fissata in 250 metri - dai luoghi sensibili come individuati dalla legge regionale Puglia n. 21/2019".
 
Secondo i giudici del Consiglio di Stato, l'appello va accolto "nella valutazione del preminente interesse di tutela della salute pubblica a cui sono indirizzate le misure di prevenzione della ludopatia e, per l’effetto, deve essere sospesa l’esecutorietà della sentenza di primo grado con riguardo alla statuizione in ordine al dovere dell’Amministrazione di rideterminarsi quanto al riesame in autotutela dell’atto di revoca della licenza di Pubblica sicurezza".
Rimandando ad un successivo decreto per la fissazione dell’udienza di merito.
 

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