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Cassazione: 'Imposta scommesse non versata, no ad arresti domiciliari'

17 febbraio 2021 - 08:07

Per la Cassazione chi non versa imposta unica sulle scommesse non commette il reato di truffa aggravata all'Erario, quindi non è punibile con gli arresti domiciliari.

Scritto da Fm
Cassazione: 'Imposta scommesse non versata, no ad arresti domiciliari'

"L'indagato aveva, tramite un punto di commercializzazione, effettuato direttamente la raccolta di scommesse, incassando la posta giocata e pagando in contanti l'eventuale vincita, simulando una attività di trasmissione dati regolarmente autorizzata.
Il fatto integra la fattispecie di esercizio abusivo di giochi e scommesse, prevista dall'art. 4 legge n. 401/1989, separatamente ascritta all'indagato, ma non anche quella di truffa aggravata ai danni dell'amministrazione finanziaria statale".

Ad evidenziarlo è la Corte di Cassazione, in risposta al ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo contro l'ordinanza con cui lo stesso Tribunale aveva annullato la misura degli arresti domiciliari per un gestore di un centro di raccolta delle scommesse online, indagato del reato di truffa aggravata in danno dell'Agenzia delle entrate per non aver versato l'imposta unica.


Nella sentenza della Cassazione si legge: "Il Tribunale ha rilevato che il fatto ascritto - la gestione di un centro di raccolta on line di scommesse senza la corresponsione della imposta unica delle scommesse, con conseguente ingiusto profitto e danno per l'erario, con la finalità di favorire il sodalizio mafioso dell'Acquasanta - integrava il delitto di esercizio abusivo di giochi e scommesse di cui all'art. 4 legge n. 401/1989, distintamente ascritto all'indagato, ma non anche la concorrente fattispecie di truffa aggravata in danno della amministrazione finanziaria.
In particolare, non era integrato l'elemento costitutivo del reato relativo alla induzione in errore dell'amministrazione e al conseguimento del profitto illecito".
 
LA SENTENZA - I giudici quindi ricordano che "l'indagato aveva, tramite un punto di commercializzazione, effettuato direttamente la raccolta di scommesse, incassando la posta giocata e pagando in contanti l'eventuale vincita, simulando una attività di trasmissione dati regolarmente autorizzata.
Il fatto integra la fattispecie di esercizio abusivo di giochi e scommesse, prevista dall'art. 4 legge n. 401/1989, separatamente ascritta all'indagato, ma non anche quella di truffa aggravata ai danni dell'amministrazione finanziaria statale.
Innanzitutto, si deve rilevare che la fattispecie ascritta riguarda il rapporto tra il soggetto che gestisce la raccolta delle scommesse e lo Stato, e non la relazione tra il primo e ciascun singolo scommettitore.
Infatti, l'imputazione individua l'evento del reato - il conseguimento dell'ingiusto profitto con pari altrui danno - nell'omesso versamento allo Stato dell'imposta dovuta sulla scommessa giocata.
Peraltro, nella fattispecie non ricorre l'ulteriore elemento oggettivo della induzione in errore di altri, così determinati al compimento di un atto di disposizione".
Nella fattispecie, in esame, dunque, "l'indagato, che ha conseguito un, seppur non quantificato, profitto illecito costituito anche dall'omesso versamento dell'imposta dovuta in relazione alla attività di raccolta di scommesse abusivamente esercitata, non ha peraltro realizzato una condotta truffaldina idonea a indurre il soggetto passivo (nella specie, l'amministrazione finanziaria) ad un atto di disposizione patrimoniale.
Il ricorso ha sostenuto la natura abusiva della condotta, evidenziando che, per la 'perfetta sovrapponibilità del sistema illecito a quello lecito' era difficile 'smascherare il sistema criminale caratterizzato, pertanto, dagli artifici ex art. 640 c.p.'.
La fattispecie di truffa, invece, richiede che l'attività ingannatoria sia diretta, non tanto a eludere i sistemi di controllo bensì, a indurre il soggetto passivo, tratto in errore, ad un atto di disposizione dal quale derivi la coppia profitto ingiusto - danno".
 
Non trattandosi di "truffa aggravata ai danni dello Stato" è inapplicabile la misura cautelare degli arresti domiciliari.
 

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