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Cambio gestione sala scommesse, Tar: 'Errato applicare distanze'

04 marzo 2021 - 10:35

Tar Piemonte annulla diniego licenza Tulps a sala scommesse deciso da Questura per violazione del distanziometro: richiesta aveva oggetto solo modifica della intestazione della licenza.

Scritto da Fm
Cambio gestione sala scommesse, Tar: 'Errato applicare distanze'

"La licenza di cui il ricorrente ha domandato la intestazione a proprio nome è stata rilasciata al titolare di licenza originario il 10 settembre 2018, data in cui era già vigente la disciplina in tema di distanze degli apparecchi per il gioco lecito da luoghi sensibili, dettata dall’art. 5, l. reg. n. 9/2016, entrata in vigore il 20 maggio 2016; né potevano trovare applicazione le norme transitorie dettate all’art. 13 della stessa legge regionale le quali si riferiscono ai 'titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge' - cioè al 20 maggio 2016 - quale non risulta essere la sala scommesse in questione".

A rilevarlo è il Tar Piemonte, in una sentenza con cui ha accolto il ricorso di una società per l'annullamento del provvedimento con il quale il questore della Provincia di Vercelli ha respinto l’istanza presentata ai sensi dell’art. 88 Tulps dal suo legale rappresentante per lo svolgimento dell’attività di raccolta scommesse a Gattinara (Vc).

Secondo i giudici amministrativi, "la Questura ha confusamente e contraddittoriamente richiamato e applicato le norme regionali in tema di distanze nel corso di un procedimento che aveva ad oggetto unicamente la modifica della intestazione della licenza, quando quelle stesse norme non risultano essere state applicate in occasione del rilascio della licenza stessa a favore del legale rappresentante dell'altra società ricorrente, avvenuto nel settembre 2018, nonostante, come si è detto, esse avrebbero dovuto trovare applicazione.
Ove avesse inteso porre rimedio a una illegittimità della licenza, la Questura avrebbe dovuto preliminarmente intervenire sul titolo abilitativo mediante l’esercizio del potere di autotutela e non in occasione di un’istanza con la quale è stata chiesta unicamente la modifica della intestazione della licenza, senza che vi sia stata una modifica dell’attività e dei locali in cui la stessa viene svolta, per conto della stessa concessionaria.
Il provvedimento impugnato è pertanto viziato da difetto di istruttoria. Le ulteriori censure dedotte possono essere assorbite".
 

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