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Ctp applica Cgue: 'Bookmaker esteri versino imposta unica scommesse'

04 giugno 2021 - 07:46

La Commissione tributaria provinciale di Isernia applica sentenza della Corte di giustizia europea su imposta unica scommesse per chi opera in Italia a prescindere da luogo di stabilimento.

Scritto da Redazione GiocoNews.it
Ctp applica Cgue: 'Bookmaker esteri versino imposta unica scommesse'

Primi effetti della pronuncia della Corte di giustizia europea che nel febbraio 2020 ha dato il via libera all'imposta unica sulle scommesse per Ctd e operatori "indipendentemente dall'ubicazione della sede di tali operatori e dall'assenza di concessione".

A darne applicazione la Commissione tributaria provinciale di Isernia, che ha rigettato il ricorso proposto da Stanleybet contro l'Agenzia dogane e monopoli, la quale aveva contestato al bookmaker con avviso di accertamento il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse per l'anno d'imposta 2014 per un Ctd fisico.

La Ctp ricorda infatti che la Cgue ha evidenziato "la conformità all'ordinamento euro unitario della legislazione italiana, in materia, nei seguenti termini: 'L'articolo 56 Tfue deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di trasmissione di dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall'ubicazione della sede di tali operatori e dall'assenza di concessione per l'organizzazione delle scommesse'.
Conseguentemente, devono rigettarsi i motivi di impugnazione coicidenti con quelli sollevati dalla Ctp di Parma e decisi dalla Corte di giustizia.
Parimenti, non risulta meritevole di condivisione il motivo di impugnazione invocante la nullità dell'atto impugnato a causa delle incomplete indicazioni in ordine alle modalità di ricorso. La giurisprudenza ha da lungo tempo chiarito che 'in tema di contenzioso tributario, alla mancata o erronea indicazione atto impugnabile della commissione tributaria competente, delle forme, o del termine per proporre ricorso, non segue la nullità di esso, ma soltanto la mancata decorrenza del termine stesso per l'impugnazione".
 
A proposito della localizzazione della scommessa sul territorio dello Stato in cui il giocatore effettua la puntata, la Commissione tributaria provinciale di Isernia chiama in causa la sentenza con cui Cassazione - circa la conclusione del contratto di scommessa - sottolinea "che il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell'organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta delle scommesse, che consiste, in relazione a ogni scommettitore, nella valida registrazione della scommessa, documentata dalla consegna della relativa ricevuta (cosi Cass. n. 15731/15, cit.); attività, queste, tutte svolte in Italia.
Quanto ai rapporti con il diritto comunitario, la stessa Corte di giustizia, nella sentenza del 26/2/2020 sulla causa C-788/18, ha avuto modo di affermare che 'l'art. 56 Tfue deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di trasmissione di dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall'ubicazione della sede di tali operatori e dall'assenza di concessione per l'organizzazione delle scommesse'.
Peraltro, nella motivazione la Corte ha affermato che (punto 21) 'l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza operare alcuna distinzione in funzione del luogo di stabilimento di tali operatori, cosicché l'applicazione di tale imposta alla Stanleybet Malta non può essere considerata discriminatoria'".

In termini analoghi si è recentemente espressa anche la Corte di Cassazione (sent. n. 8757/2021), "la quale, premessa la natura di tributo non armonizzato dell'imposta sulle scommesse, ha ritenuto, con riguardo alla eccepita violazione della libertà di prestazione dei servizi ex art. 56 Tfue, che nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi: sicché, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica".
 
Inoltre, "la Corte di giustizia, nella già menzionata sentenza del 26/272020, ha avuto modo di articolare (punti n. 23 e n. 24), con riguardo ai paventati rischi di doppia imposizione, le seguenti affermazioni: 'per quanto riguarda l'argomento della Stanleybet Malta secondo cui, in base alla normativa italiana oggetto del procedimento principale, essa è soggetta a doppia imposizione, a Malta e in Italia, va rilevato che, allo stato attuale dello sviluppo del diritto dell'Unione, gli Stati membri godono, fatto salvo il rispetto di tale diritto, di una certa autonomia in materia e che, pertanto, essi non hanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine, in particolare, di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio da parte di detti Stati membri della loro competenza fiscale (v., per analogia, sentenza del 1 dicembre 2011, Commissione/Ungheria, C-253/09, EU:C:2011:795, punto 83).
Ne consegue che, rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la Stanleybet Malta non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale. Inoltre, detta normativa non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la Stanleybet Malta, nello Stato membro interessato'.
Per quanto concerne poi le problematiche inerenti la ritenuta violazione della direttiva 2006/112. si osserva che l'art. 135, comma 1. lett i, prevede che 'gli Stati membri esentano le operazioni seguenti i) le scommesse, le lotterie e altri giochi d'azzardo con poste di denaro, salvo condizioni e limiti stabiliti da ciascuno Stato membro'.
Detta esenzione dei giochi d'azzardo non risponde a un motivo d'interesse generale ovvero ad assicurare a tale specifica attività economica un trattamento più favorevole in materia di Iva, ma semmai a motivazioni di ordine meramente pratico, in quanto l'Iva è un'imposta sui consumi la cui base imponibile è la contropartita ricevuta per la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio, sistema non agevolmente trasponibile ai giochi e alle scommesse, in cui i consumatori versano giocate per la probabilità di ricavarne una vincita che, se del caso, potrà essere di importo superiore".
 

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