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Tar conferma: 'Ctd italiano collegato ad operatore Ue, vale doppio binario'

30 giugno 2021 - 10:29

Il Tar Emilia Romagna conferma principio del 'doppio binario' autorizzativo per la raccolta di scommesse per conto di un operatore estero, non importa se il Ctd è italiano.

Scritto da Fm
Tar conferma: 'Ctd italiano collegato ad operatore Ue, vale doppio binario'

 “La Questura di Reggio Emilia ha evidenziato, nello specifico, l’assenza, in capo tanto al richiedente e alla società ricorrente quanto alla società austriaca, dell’atto concessorio di cui al più volte richiamato art. 88 Tulps, affermandone l’imprescindibilità per l’esercizio dell’attività in questione”.

Lo ricorda il Tar Emilia Romagna nella sentenza con cui respinge il ricorso di una società – che  intendeva svolgere l’attività di centro trasmissione dati in favore di un bookmaker austriaco - per l’annullamento del decreto emesso dalla Questura di Reggio Emilia che ha bocciato l'istanza di rilascio della licenza per poter svolgere l’attività di raccolta delle scommesse.

 

Non ha trovato accoglimento neppure il motivo di ricorso secondo cui “l’operato dell’Amministrazione sarebbe viziato da 'contraddittorietà, irragionevolezza ed illogicità' poiché non avrebbe considerato che l’attività di Ctd per la quale richiedeva l’autorizzazione, sarebbe 'assolutamente legittima” e garantita in quanto espressione delle libertà di stabilimento e libera circolazione dei servizi, garantite dalla normativa europea”.
 
Secondo la ricorrente “non sarebbe ammissibile un divieto di raccolta transfrontaliera quando la raccolta delle scommesse venga effettuata da Ctd nazionali collegati a gestori stabiliti in altri Stati dell’Unione.
Il difetto in capo al soggetto estero di una concessione rilasciata dall’Autorità italiana non potrebbe, quindi, determinare il diniego in virtù del solo disposto di cui all’art. 88 Tulps atteso che il controllo circa l’attività del Ctd nazionale (interesse a tutela del quale è dettata la norma) sarebbe sempre possibile per le Autorità italiane.
Impedendo l’accesso dell’operatore estero al mercato italiano l’Amministrazione avrebbe, pertanto, violato i principi di proporzionalità e concorrenza”.
 
 
Un motivo ritenuto infondato dai giudici del Tar Emilia Romagna: “Il Collegio osserva che con tale motivo di ricorso parte ricorrente sostiene, in concreto, l’illegittimità del sistema italiano in materia di scommesse, ossia l’illegittimità del cosiddetto 'doppio binario', per cui chi intende svolgere l’attività di raccolta scommesse deve munirsi sia della concessione da parte del ministero dell’Economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (ora Agenzia dogane e monopoli, Ndr), che dell’autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 Tulps.
Tale sistema, contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, risulta però del tutto legittimo e, dunque, il provvedimento impugnato è immune dal denunciato vizio di contrarietà ai principi di proporzionalità e concorrenza.
A tal riguardo, difatti, il Collegio rileva che la questione oggetto di giudizio è già stata affrontata più volte in giurisprudenza, la quale ha avuto modo di esprimere sul punto principi da cui il Collegio non ravvisa motivo di discostarsi”.
 
Infine, “ il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea ex art. 267 del Tfue né i presupposti per la sospensione della causa ex art. 295 c.p.c.”
 

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