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Minori in corner scommesse, Tribunale Firenze: 'No a sanzioni'

09 luglio 2021 - 15:42

Il Tribunale di Firenze annulla sanzione per presenza di due minori in un corner scommesse, divieto ad under 18 solo per punti vendita in cui raccolta scommesse è attività principale.

Scritto da Redazione
Minori in corner scommesse, Tribunale Firenze: 'No a sanzioni'

“A parere del giudicante, pur considerato l'intento generale della normativa di tutela dei minori e del contrasto della ludopatia, certo non si può comunque derogare a un principio generale del nostro ordinamento che corrisponde a principio di civiltà e cioè l'art. 1 della legge 1981 n. 689 in forza del quale le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati. Come detto l'art. 7 al c. 8 prevede il divieto dei minori degli anni 18 di ingresso nei punti vendita in cui si esercita la attività di scommessa come attività principale, niente dice in ordine ai corner in cui l'attività di scommesse sia solo accessoria, talché estendere tale divieto oltre i casi previsti e puniti in modo specifico dalla legge significherebbe incorrere in una interpretazione analogica in malam partem con violazione del richiamato principio di legalità”.

 

Non lascia dubbi la sentenza con cui il Tribunale di Firenze annulla un'ordinanza dell'Agenzia dogane e monopoli – Ufficio monopoli per la Toscana e accoglie il ricorso di una società contro la sanzione amministrativa di 8mila euro per la presenza nel corner di scommesse gestito in via accessoria (mentre l'attività principale era quella di money transfer) di due minori.
 
Per il ricorrente non si era verificato nessun illecito i”n quanto i due soggetti quasi diciottenni trovati all'interno dell'esercizio commerciale non stavano effettuando scommesse o giocate, ma erano solo seduti davanti ai monitor per la prenotazione delle scommesse e interagivano con gli stessi, senza che fosse stata effettuata alcuna giocata”. Evidenziando "che la  semplice consultazione dei monitor, in cui si dà conto degli eventi sportivi, non significava che necessariamente vi sarebbe stata una scommessa, trattandosi tutt'al più di mero tentativo non punibile al di fuori del diritto penale”.

Per i giudici “vale evidenziare che il capitolato richiamato dalla resistente per la delimitazione fisica degli spazi all'interno del corner appare rilevante ai fini dell'affidamento del rapporto di concessione dell'esercizio dei giochi pubblici, cioè all'interno dei rapporti di cui alla concessione medesima, ma come allo stesso non faccia alcun riferimento il c. 8 richiamato che, come detto, con evidenza riferisce il richiamato divieto solo ai corner in cui l'attività di scommessa sia principale e non accessoria.
Conclusivamente quindi nel caso di specie da un lato la contestazione dell'art. 7 c. 8 Dl 13.09.2012 n. 158 appare infondata, dall'altro la contestazione della violazione dell'art. 24 c. 20 Dl 98/2011 per la prima volta nell'ordinanza ingiunzione appare illegittima, dando vita ad una concreta menomazione del diritto di difesa del cittadino che al momento in cui si vede contestare con il provvedimento finale irrogativo della sanzione pecuniaria la violazione di una
norma di legge non contestata con il verbale di contestazione di cui all'art. 14 legge 1981 n. 689 ha già consumato i termini per gli scritti difensivi di cui all'art. 18 legge 1981 n. 689 e quindi non può più utilmente esercitare quel diritto di difesa dallo stesso art. 18 garantito. In ordine infine all'aspetto evidenziato dalla resistente in sede di discussione finale e cioè che il ricorrente con la richiesta di rateizzazione della sanzione abbia implicitamente ammesso e riconosciuti come fondati gli addebiti allo stesso mossi vale evidenziare come in realtà non risulti agli atti che alla richiesta di rateizzazione avanzata sia seguito poi anche l'effettivo pagamento delle rate da parte del ricorrente, né risulta provato quanto asserito dalla Adm in ordine al pagamento delle spese di notifica dell'ordinanza ingiunzione pari a 20 euro da parte del ricorrente, che invece nei termini di legge ha tempestivamente impugnato il provvedimento irrogativo della sanzione, avanzando i motivi di doglianza già indicati.
Pertanto, a fronte di tutto quanto sopra illustrato, in accoglimento del motivo di doglianza avanzato dal ricorrente l'ordinanza ingiunzione opposta viene annullata con annullamento della sanzione pecuniaria ivi ingiunta.
In ordine alle spese di lite la natura della controversia e l'obbiettiva opinabilità di alcuni aspetti della stessa inducono a disporre la compensazione integrale delle spese di lite”.

 
 

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