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Gioco, Tar : '0,04 percento insediabile? No effetto espulsivo'

27 luglio 2021 - 10:51

Il Tar Emilia Romagna boccia i ricorsi di due attività di scommesse contro la chiusura disposta in base alla legge regionale del 2013: 'Ci sono almeno due aree idonee'.

Scritto da Fm
Gioco, Tar : '0,04 percento insediabile? No effetto espulsivo'

 “L'asserito effetto espulsivo risulta smentito anche in questo giudizio dalla documentazione depositata dalle ricorrenti e non risulta dunque fornito di prova ex art. 64 del Codice del processo amministrativo, non ravvisando il Collegio la necessità di procedere alla richiesta consulenza tecnica d'ufficio o verificazione”.

È lapidario il Tar Emilia Romagna nella sentenza - certamente destinata  a far discutere - con cui respinge i ricorsi proposti da due società contro la Regione e contro il Comune di Reggio Emilia per l'ordinanza di chiusura di due attività di scommesse - operanti in favore di vari bookmaker regolarmente autorizzati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli in seguito all’adesione alla procedura di regolarizzazione prevista dalla legge di Stabilità del 2015 - con un preavviso di 30 giorni, in attuazione delle disposizioni contenute nella legge regionale del 2013.

 
Facendo riferimento a sentenze precedenti sulla stessa materia, il Tar ricorda che “è stata motivatamente esclusa la denunziata retroattività dell’impianto normativo regionale e dei provvedimenti attuativi gravati, acclarata l’inclusione dei Ctd regolarizzati ai sensi dell’art. 1 c. 643 L. 190/2014 nelle ampie previsioni in punto di cosiddetto distanziometro di cui all’art. 6 c. 2-bis L.R. 5/2013 (e relative disposizioni attuative) ed esclusa la natura vincolante dell’intesa Stato Regioni del 7 settembre 2017”.
 
I giudici evidenziano “la necessità, al fine di stabilire la concreta possibilità di delocalizzazione, di prendere a riferimento il solo ambito territoriale infra comunale, dovendo esso contemplare l’esistenza di aree idonee 'commercialmente fattibili' e dovendosi escludere quelle 'in zone rurali o scarsamente abitate e penalizzate dal punto di vista dell’attività commerciale o comunque incompatibili con l’esercizio delle attività di che trattasi (per l’assenza di parcheggi, ragioni di viabilità ecc.)'“, in quanto “in carenza di tali aree la delocalizzazione sarebbe del tutto inattuabile e denoterebbe la reale finalità espulsiva di un’attività economica del tutto lecita in quanto regolarmente autorizzata”.
Ma, in questo caso, non basta. “La relazione peritale depositata dalle ricorrenti, pur nell’indicare l’impossibilità di delocalizzazione per il 99 percento del territorio comunale, conferma in realtà l’esistenza di aree all’uopo idonee seppur pari ad una minuscola porzione di territorio superstite (0,097 Kmq pari allo 0,04 percento del totale). Si tratta di cinque aree, tre delle quali occupate da centri commerciali”, si legge nella sentenza. “Rispetto alle conclusioni peritali di parte depositate nel giudizio definito con sentenza n. 703/2020 si evince una riduzione delle aree disponibili (0,097 Kmq pari allo 0,04 percento del totale contro 0,39 Kmq pari allo 0,28 percento del totale a Bologna) a fronte comunque della permanenza sempre di cinque aree idonee.
Anche a voler condividere l’assunto delle ricorrenti circa l’impossibilità di insediamento di un centro di raccolta scommesse all’interno di un centro commerciale in ragione della incompatibilità con le limitazioni agli orari di apertura di quest’ultimo, preme rilevare - non diversamente da quanto accertato in riferimento all’ambito territoriale bolognese - la presenza di almeno due aree 'commercialmente fattibili' in cui è consentita l’attività di raccolta scommesse, si da escludere anche in questo caso il denunziato effetto espulsivo, non allegando parte ricorrente alcun elemento idoneo a dimostrare l’impossibilità di insediamento dei propri esercizi in tali aree, se non la generica insufficienza in rapporto alle oltre 50 sale presenti nel territorio comunale”.
 

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