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CdS: 'Gioco, attività rispettino norme polizia ma anche leggi regionali'

30 luglio 2021 - 15:51

Il Consiglio di Stato accoglie ricorso del ministero dell'Interno e conferma revoca licenza per centro di raccolta scommesse che viola distanziometro della legge pugliese sul gioco.

Scritto da Fm
CdS: 'Gioco, attività rispettino norme polizia ma anche leggi regionali'

Il Consiglio di Stato dà ragione al ministero dell'Interno in un contenzioso relativo alla revoca della licenza per un centro di raccolta di scommesse ubicato a meno di 500 metri – per la previsione a 350 metri - da “un luogo sensibile”, in violazione della legge regionale pugliese sul gioco.

I giudici accolgono l'appello del Viminale per la parziale riforma della sentenza con cui il primo giudice ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento del decreto del Questore di Taranto di revoca della licenza ex art. 88 Tulps, “tuttavia accogliendolo alla luce delle modifiche introdotte all’art. 7, comma 2 della l. reg. n. 43/2013 - con l’art. 1, comma 1, lettera a) della l. reg. Puglia 17 giugno 2019 n. 21, in relazione al decreto con il quale era respinta l’istanza volta ad ottenere il riesame, riscontrando un deficit istruttorio e motivazionale, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di rideterminarsi quanto al riesame in autotutela dell’atto di revoca della licenza di Pubblica sicurezza”.

 
Nella specie –"non può che farsi richiamo alla costante giurisprudenza della Sezione, secondo cui (ex multis - sentenza n. 4604/2018, menzionata dal Ministero appellante) l’Amministrazione è tenuta “per il rilascio dell'autorizzazione, a verificare la sussistenza non soltanto dei requisiti stabiliti dalla legislazione di polizia ma anche di quelli previsti dalle ulteriori fonti normative e ordinamentali, tra le quali assume una specifica valenza proprio la legislazione regionale in materia di rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili".
 
Nella specie, si legge nella sentenza del Consiglio di Stato “l’attività oggetto di contenzioso risulta a distanza inferiore da quella prevista dalla disciplina regionale rispetto a luoghi sensibili, anche alla luce della normativa di maggior favore.
Del resto, ancora, questo Consiglio (tra le tante, Sez. II, n. 1666/2015) ha affermato la legittimità degli interventi di contrasto della ludopatia di Regioni ed Amministrazioni locali con riferimento sia alla collocazione delle sale da gioco che alla limitazione degli orari, anche alla luce delle pronunce della Corte costituzionale (n. 300 del 10 novembre 2011)”.
 

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